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Falso in bilancio: la nuova leggeReato di false comunicazioni sociali: cambia la precedente disciplina.


Fisco Ordine Informa

Con una nuova legge [1] sono stati apportati mutamenti significativi alla disciplina del falso in bilancio.

Possono commettere tale reato coloro che svolgono le tipiche attività legate alla documentazione contabile della società per la quale operano. In pratica si tratta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori. Tuttavia, ai fini della responsabilità penale, non ci si limita a rintracciare l’autore del reato solo sulla base dei predetti incarichi formali ma occorre che lo stesso svolga anche sul piano funzionale il proprio incarico.

È infatti prevista la responsabilità penale per il reato di falso in bilancio anche per i cosiddetti responsabili di fatto, ossia di chi, pur in assenza di un incarico formale, esercita comunque i poteri tipici inerenti ad una precisa qualifica in modo continuativo e significativo.

Occorre poi distinguere tre diverse ipotesi a seconda che si tratti di società non quotate, società quotate e società non fallibili.

Per le società non quotate, la nuova norma [2] prevede la pena della reclusione da 1 a 5 anni per i predetti soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali;    

– espongano consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero (ad esempio fatture false o vendite in nero) oppure  

 – omettano fatti materiali rilevanti (ad esempio beni non posseduti, crediti inesistenti o passività fittizie) sulla situazione economico-patrimoniale e/o finanziaria della società; in entrambi i casi sempre che si tratti di modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore.   

Se però nel complesso i fatti sono di lieve entità, viste le ristrette dimensioni della società e gli eventuali danni cagionati non ingenti, allora ai responsabili si applicherà una pena ridotta da 6 mesi a 3 anni di reclusione [3]. 

Infine, è prevista proprio la non punibilità dei soggetti che commettono tale reato nel caso in cui gli eventuali danni cagionati alla società, ai soci o ai creditori siano particolarmente esigui e il loro comportamento non risulti abituale [4].  

Per le società quotate è invece prevista una disciplina di maggior rigore [5]: infatti, nel primo dei due casi, sono puniti anche i soggetti che espongano fatti materiali non rispondenti al vero anche se si tratta di fatti non rilevanti, cioè di scarsa rilevanza. Comunque, in entrambi i casi, è prevista la pena della reclusione da 3 a 8 anni. Infine, per i citati soggetti che commettono il reato di falso in bilancio ponendo in essere i comportamenti sopra descritti in danno di società non fallibili [6] è prevista una pena ridotta da 6 mesi a 3 anni di reclusione. Si tratta di società che dimostrino il possesso congiunto di tutti e tre i seguenti requisiti: 

– nei tre esercizi antecedenti un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 €   

– ricavi lordi annui non superiori a 200.000 €   

– ammontare di debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 € Anche per questo tipo di società, così come per quelle non quotate, la legge prevede la non punibilità dei responsabili nel caso in cui gli eventuali danni cagionati alla società, ai soci o ai creditori siano particolarmente esigui e il loro comportamento non risulti abituale.   

Alcuni esempi di indicazioni in bilancio che hanno rilevanza penale:

– fatture da emettere, se si tratta di ricavi per fatture da emettere riferite a operazioni inesistenti  

 – omessa indicazione di un debito, se il debito deriva da un contenzioso nel quale la società è rimasta definitivamente soccombente  

 – iscrizione di crediti, quando l’iscrizione in bilancio è priva di un valido giustificativo quale ad esempio un contratto  

 – ricavi gonfiati, poichè si tratta di un fatto materialmente non rispondente al vero  

 – omessa indicazione dell’esistenza di conti bancari ovvero l’indicazione di conti non esistenti, poichè costituisce un fatto materiale non vero 

– fatture false, poichè costituiscono un fatto materiale non corrispondente al vero

– omessa indicazione della vendita o dell’acquisto di un bene, poichè rappresenta un fatto materiale non rispondente al vero

[1] L. 69/15

[2] Art. 2621 cod. civ.

[3] Art. 2621bis cod. civ.

[4] Art. 2621ter cod. civ.

[5] Art. 2622 cod. civ.

[6] Art. 1 R.D. 267/42

(Autore: Alessandro Marescotti) 

(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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