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Eventi sismici: istruzioni per il versamento dei contributi sospesi


News Lavoro

L’art. 48, co. 13, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ha disposto che, nei territori di Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo colpiti dagli eventi sismici, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, sospesi ai sensi della norma, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 ottobre 2017.

Sarà possibile effettuare i versamenti anche mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, previa proposta di istanza di rateizzazione da presentare entro il 30 ottobre 2017.

Con un messaggio di prossima pubblicazione, verranno fornite le indicazioni in merito alla proposta di rateizzazione e alle modalità di presentazione della relativa domanda.

Non è ammesso il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Il messaggio INPS 27 luglio 2017, n. 3124 illustra le modalità di versamento dei contributi sospesi relativi alle diverse gestioni e fornisce le istruzioni contabili.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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