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Eventi sismici 2016-2017: ripresa versamenti dei contributi sospesi


News Lavoro

Il recente quadro normativo (articolo 48, comma 13, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) ha disposto che, per le aree colpite dai fenomeni sismici, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per l’assicurazione obbligatoria, precedentemente sospesi, dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il messaggio 22 maggio 2018, n. 2078 chiarisce che, a seguito dell’emanazione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi è stata prorogata al 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione. Il messaggio fornisce, inoltre, istruzioni operative per le varie gestioni previdenziali.

Nello specifico, la ripresa dei versamenti mediante rateizzazione prevede fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, previa presentazione dell’apposita comunicazione di pagamento rateale dei debiti contributivi, da effettuare entro il 31 maggio 2018, unitamente all’adempimento contestuale del versamento della prima rata.

Si precisa che la comunicazione di pagamento rateale potrà riguardare i contributi sospesi anche di una singola gestione previdenziale rispetto al totale di quelle nelle quali il contribuente è tenuto all’adempimento dell’obbligazione.

Per le istruzioni operative relative alla modalità di versamento dei contributi sospesi, sia in caso di pagamento in unica soluzione che di versamento rateizzato, si rimanda al messaggio 27 febbraio 2018, n. 895 in cui sono state fornite indicazioni per la compilazione del modello F24, in relazione alle singole gestioni.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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