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Estratto conto pensione: per l’errore è responsabile l’Inps


Ordine Informa

Se l’Inps sbaglia l’estratto conto contributivo, facendo figurare una situazione di versamenti dei contributi diversa da quella effettiva, e il lavoratore, a causa di ciò, rassegna le proprie dimissioni prima del tempo confidando di poter prendere la pensione, è tenuta al risarcimento del danno. A dirlo è una sentenza della Cassazione[1].
Non sono purtroppo rari i casi di dipendenti che abbiano rassegnato le dimissioni dal lavoro sul presupposto, poi rivelatosi errato, di avere maturato i requisiti di anzianità necessari per beneficiare della pensione, dopo avere esaminato gli estratti conto provenienti dall’Inps attestanti il raggiungimento di un numero di contributi utile a tal fine. In tali casi, la Suprema Corte ha affermato che il lavoratore, indotto alle dimissioni dal colpevole comportamento dell’Inps, ha diritto al risarcimento del danno: l’importo deve essere pari a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell’effettivo conseguimento della pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario [2]. In pratica, l’Inps deve pagare gli stipendi del dipendente per averlo portato a dimettersi.

È vero, l’estratto conto contributivo rilasciato dall’Inps non è un certificato ufficiale, né contiene la firma di un funzionario. Esso è infatti solo la riproduzione di un documento elettronico per come risulta, dagli archivi dell’Istituto di previdenza, la situazione contributiva del richiedente. Ciò nonostante, secondo la giurisprudenza, tale documento è tale da generare un affidamento nel lavoratore, portandolo a effettuare delle scelte (come la richiesta di pensionamento) che altrimenti non farebbe se tali dati non gli fossero comunicati dall’Inps stesso. Dunque, nonostante la mancanza di ufficialità dell’estratto conto contributivo e nonostante l’assenza di una sottoscrizione, il documento impegna l’Inps e l’obbliga a risarcire il danno in caso di informazioni non corrette.

Del resto, la pubblica amministrazione non deve frustrare la fiducia dei cittadini (in questo caso i lavoratori), fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Informazioni di tale natura devono ritenersi non conformi a correttezza, specie se incidono su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come la pensione.

L’Inps non si salva dalla condanna neanche per via dell’assenza di firma sull’estratto conto, posto che gli estratti contributivi su moduli a stampa rilasciati dall’INPS sono la riproduzione di un documento elettronico e, come tali, non necessitano, per spiegare i loro effetti, di alcuna sottoscrizione. Essi, pertanto, anche se privi di firma del funzionario INPS che ne attesti la provenienza, fanno piena prova dei fatti in essi rappresentati, ossia della corrispondenza tra i dati ivi riportati e le registrazioni risultanti dagli archivi elettronici[3].

[1] Cass. sent. n. 8604/2016 del 2.05.2016

[2] Cass. sent. n. 26925/2008

[3] Cass. sent. n. 4297/2003

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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