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Esoneri per calamità alle aziende agricole: chiarimenti


News Lavoro

Con la circolare INPS 6 marzo 2006, n. 35 è stato illustrato il quadro normativo per la concessione alle aziende agricole degli esoneri contributivi per calamità, nonché le modalità di richiesta e gestione dell’esonero. Con la circolare INPS 14 giugno 2013, n. 99 sono inoltre state specificate le novità normative introdotte, relativamente ai requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione del beneficio medesimo.

Con il messaggio 22 maggio 2018, n. 2082, l’Istituto ribadisce che sono considerati imprenditori agricoli le cooperative agricole e i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dall’articolo 2135 del codice civile, le seguenti attività:

  • coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
  • manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
  • fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.

Infine, relativamente ai requisiti oggettivi, si conferma che a decorrere dal 20 maggio 2018 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82) non è contemplata la minore percentuale di danno del 20% della produzione lorda vendibile delle aziende situate in aree svantaggiate.

Pertanto, la misura dell’esonero è pari al 17% per le aziende che hanno subito danni in misura superiore al 30% e inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile, e pari al 50% per le aziende che hanno subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.

Rimane invariata l’ipotesi dell’ulteriore aumento del 10% dell’esonero alle condizioni declinate al paragrafo 5 della circolare INPS 6 marzo 2006, n. 35.

Il messaggio fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti in ordine alle agevolazioni previdenziali e relativamente all’iter dell’istruttoria e dei controlli.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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