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Equitalia pignora il conto senza comunicazione al debitore


Ordine Informa

Non esiste una legge che imponga a Equitalia di notificare il pignoramento del conto corrente prima al debitore e poi alla banca: pertanto, posto il silenzio della norma, è meglio che la comunicazione arrivi prima all’istituto di credito e poi al contribuente. Ciò per evitare che, nell’immediatezza della notizia, il titolare del conto possa effettuare prelievi che potrebbero pregiudicare l’efficacia del pignoramento. È quanto chiarito dal viceministro all’Economia Enrico Morando in risposta a una interrogazione parlamentare in commissione finanze alla camera relativa al procedimento di pignoramento presso terzi e in particolare dei conti correnti bancari, in cui sono accreditati pensioni e stipendi.
La questione non è di poco conto: il contribuente che ha debiti con Equitalia riceve la cartella di pagamento ed, entro 60 giorni, è tenuto a versare gli importi richiesti, pena l’avvio di procedure esecutive. In particolare, nel caso di pignoramento presso terzi come quello del conto corrente, il creditore deve notificare l’atto tanto al debitore, quanto alla banca. La legge, però, non dice entro quanto tempo, dall’arrivo della cartella, il pignoramento possa avvenire; stabilisce solo che, se detto pignoramento dovesse sopraggiungere dopo un anno dal ricevimento della cartella, Equitalia deve prima inviare una nuova diffida ad adempiere (la cosiddetta intimazione di pagamento). Ciò posto, il contribuente potrebbe vedersi bloccato, di punto in bianco, il proprio conto corrente su cui vede depositare il proprio stipendio o la pensione senza neanche essere informato di ciò. È vero che, comunque, l’atto di pignoramento gli deve essere notificato, ma di norma ciò succede solo “a giochi fatti”, ossia quando lo stesso atto è stato già comunicato alla banca e questa, di conseguenza, ha provveduto al blocco. Dunque, il debitore che si sia recato presso lo sportello per un prelievo si vedrà opporre, in quella occasione, un secco rifiuto da parte dell’operatore.

Il contribuente può intervenire solo quando il pignoramento è già avvenuto, ma non prima. Ricordiamo per completezza che, con la notifica del pignoramento alla banca, le somme non vengono immediatamente trasferite ad Equitalia, ma viene concesso un termine di 60 giorni, al titolare del conto corrente, per correre ai ripari, eventualmente chiedendo la rateazione o saldando tutto il debito.

Eppure, tale situazione appare del tutto legittima e ciò perché, come detto, la legge non prevede l’obbligo di notifica prima al contribuente e poi all’istituto di credito. Peraltro è consigliabile – prosegue la risposta del viceministro – la notifica prima al terzo, e questo per evitare che il debitore da operazioni di sottrazione dei beni e delle somme all’ultimo minuto, un attimo prima che al terzo arrivi la notifica che lo obbliga a bloccare le utilità.

C’è comunque da dire che, a seguito delle recenti modifiche al processo esecutivo, il debitore non viene totalmente privato del conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio o la pensione. Il blocco, infatti, deve preservare un “minimo vitale” che è pari a tre volte l’assegno sociale (ossia 1.345,56 euro). Il che significa che il pignoramento si estende solo alle somme (eventualmente presenti in conto) che eccedano tale limite.

Fonte: (La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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