Skip to main content

Equitalia: cartella esattoriale anche con posta e senza relata


Fisco Ordine Informa

Tutto ciò che deve curare il postino è l’apposizione della firma del consegnatario sul registro di consegna e sull’avviso di ricevimento della raccomandata a.r.
La cartella esattoriale è ugualmente valida se sia stata spedita tramite il servizio postale e sia priva della relata di notifica; infatti la notifica degli atti tributari (dagli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate alle cartelle dell’Agente della riscossione) non segue le regole del codice di procedura civile, ma altre di carattere speciale [1].
A dirlo è stata una recente sentenza della Cassazione [2].
Quando si vuole evitare di pagare un tributo a cui, aimè, si è invece tenuti, si cerca ogni appiglio legale per sfuggire all’imposizione: e così ci si affida alle “voci di corridoio”, alle notizie diffuse sui forum di internet o di qualche professionista poco “aggiornato”. E così, si moltiplicano gli appigli formali, specie quelli sulla notifica dell’atto fiscale che, però, a conti fatti sono spesso infondati.
La pronuncia in commento della Suprema Corte affronta proprio questo problema e chiarisce, una volta per tutte, le modalità con cui deve avvenire la notifica delle cartelle esattoriali di Equitalia, fugando i dubbi di quanti, ancora, ne abbiano in merito.
La legge stabilisce che la cartella è notificata dai seguenti soggetti:
– dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario (Equitalia) nelle forme previste dalla legge
– oppure, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata a.r. ; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente.
Innanzitutto la notificazione della cartella di pagamento deve avvenire con consegna nelle mani proprie del destinatario (il contribuente). Se questi è assente, la consegna però può avvenire nelle mani di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda.
In tutti tali casi, comunque, non è richiesto che il ricevente metta una firma sull’originale dell’atto notificato.
La notifica anche a mezzo posta
Nonostante, negli anni passati, numerosi giudici tributari di primo grado abbiano sostenuto la tesi secondo cui la cartella non possa mai essere notificata direttamente da Equitalia tramite il servizio di Poste Italiane, questo orientamento è stato più volte sconfessato dalla Cassazione.
Infatti, a riguardo, i giudici supremi hanno chiarito che, in tema di notifiche a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notifica può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento stesso sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario.
Non c’è inoltre necessità di redigere apposita relata di notifica. Infatti, l’esattore resta comunque obbligato a conservare, per cinque anni, la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento proprio per via della forma di notificazione prescelta [3]. Infatti è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione della notifica effettua su istanza del creditore e l’effettiva corrispondenza tra destinatario e consegnatario della cartella [4].
Pertanto la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte di Equitalia mediante raccomandata con avviso di ricevimento: è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma in due diversi posti:
– sul registro di consegna della corrispondenza,
– sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Curata questa doppia formalità di sottoscrizione, la cartella è sempre valida.
Per la stessa ragione, quindi, è anche infondata la notizia secondo cui la cartella sarebbe nulla se priva della relata di notifica.
[1] Art. 26 del Dpr 602/1973.
[2] Cass. sent. n. 4567/20015.
[3] Cass. sent. n. 16949/2014.
[4] Cass. sent. n. 6395/2014.

(Fonte: La Legge per tutti)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X