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Ecco come il professionista deduce il costo dei beni strumentali nel 2016


Fisco Ordine Informa

I beni strumentali sono i beni destinati ad essere impiegati nell’attività lavorativa e che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio.
Nel trattamento contabile e fiscale di questi beni occorre tenere presente:
– il costo sostenuto per l’acquisto (se l’importo è stato maggiore o inferiore di 516.46 euro)
– la deducibilità fiscale consentita (se il bene cioè è totalmente deducibile o meno)
– il regime del professionista (regime ordinario, di vantaggio, minimo, forfetario).
Di seguito un riepilogo delle varie casistiche, tenendo presente il super ammortamento, cioè la maggiorazione al 140% del costo d’acquisto per i beni strumentali nuovi acquistati tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016, come introdotto dalla Legge di stabilità 2016.
Gli acquisti di beni strumentali, ovvero di beni che sono funzionali all’attività professionale e che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio, sono costi che il professionista sostiene e che, poiché inerenti alla sua attività, possono essere dedotti dal reddito professionale.
Prima di analizzare le diverse categorie di beni strumentali è necessario fare una premessa sul costo d’acquisto del bene e suddividere i beni in due categorie:
Beni di costo unitario > 516,46 €: I beni con un valore unitario maggiore di 516, 46 euro vanno ammortizzati in quote annuali secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988 così che il professionista potrà dedurre ogni anno una quota del costo complessivo sostenuto.
Beni di costo unitario ≤ 516,46 €: I beni di importo unitario inferiore a 516,46 euro possono essere registrati come costi di esercizio e dedotti integralmente dal reddito nell’esercizio in cui sono stati acquistati, oppure è possibile ammortizzare il costo in quote costanti nell’esercizio in corso e in quelli successivi.
La legge di stabilità 2016 ha introdotto un’importante novità (L.208/2015 art. 1 commi 91 e 92). Per gli acquisti di beni strumentali nuovi acquistati dal 15/10/2015 al 31/12/2016 è possibile fare a il c.d super ammortamento, cioè è prevista una maggiorazione al 140 % del valore fiscale del bene, rilevata in maniera extra contabile.
Fermo restando il requisito temporale (acquisto tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016) e quello della novità, il super ammortamento è previsto per i beni strumentali indipendentemente dall’importo (cioè il costo può essere sia maggiore o sia inferiore a 516.46 euro).
Per quanto riguarda la deducibilità degli ammortamenti in UNICO 2016, le quote di ammortamento dei beni strumentali vanno indicati nel rigo RE 7 del Modello Unico 2016 ma è necessario prestare attenzione alle diverse tipologie di beni:
– beni a uso esclusivo dell’attività → deducibili al 100%. Sono beni che vengono usati esclusivamente nell’esercizio di arti e professioni e sono deducibili al 100%, come nel caso di mobili e arredo d’ufficio, dei computers, dei macchinari per l’ufficio e così via.
– beni a uso promiscuo: → deducibili al 50%. Sono beni utilizzati sia nell’esercizio di arti e professioni sia per attività personali estranee all’attività.
– beni a deducibilità limitata: → deducibili in base alle % previste dal legislatore. Sono beni per cui il legislatore fiscale ha previsto una presunzione di utilizzo promiscuo predeterminata e pertanto hanno una percentuale di deducibilità inferiore rispetto all’intero costo.
– euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan (il limite è di 25.306,39 euro per i veicoli nuovi acquistati tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016);
– euro 4.131,66 per i motocicli (il limite è di euro 5.784,32 euro per i veicoli nuovi acquistati tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016)
– euro 2.065,83 per i ciclomotori (il limite è di euro 2.892,16 euro i veicoli nuovi acquistati tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016)
Ammortamento cellulare: come si deduce il costo nel 2016
Vediamo un esempio su come dedurre il costo del telefono cellulare o smartphone, nell’ipotesi in cui il costo sia maggiore o minore di 516.46 euro e che abbia i requisiti per il super ammortamento.
Ipotesi in cui il costo del cellulare sia maggiore di 516.46 euro e sia acquistato il 01/12/2015
Costo di acquisto: 1000 + Iva 22%- 220= tot.1220. Per il principio di inerenza utilizzando il bene in modo promiscuo per semplicità detraggo il 50% dell’iva (110 euro) e il rimanente importo di iva indeducibile la capitalizzo.
Costo: 1110 (1000+110).
Con la maggiorazione del costo al 40% con il Super Ammortamento, l’importo rilevante ai fini fiscali è 1554 euro.
A questo punto calcolo la quota di ammortamento del 20% pari a euro 310,80 e detraggo l’importo consentito fiscalmente pari a euro 248,64 (80%)
Ipotesi in cui il costo del cellulare sia minore di 516.46 euro e sia acquistato il 01/12/2015
Costo di acquisto: 300 euro + 66 di Iva = 366. Per il principio di inerenza utilizzando il bene in modo promiscuo, detraggo per semplicità il 50% dell’iva (33 euro) e la restante parte la imputo a costo.
Costo: 333 euro (300+33).
Con la maggiorazione del costo al 140% grazie al super ammortamento, l’importo rilevante ai fini fiscali è 466 euro deducibile per l’importo di euro 373 (pari all’80%) Se il bene di costo inferiore a 516,46 per effetto del super ammortamento supera il limite consentito, non si perde il diritto alla deducibilità immediata nell’esercizio.
La deduzione dei beni strumentali per i contribuenti c.d. forfetari:
Per i contribuenti aderenti al nuovo regime forfetario così come disciplinato dall’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015), i redditi vanno indicati nel quadro LM-Sezione II dell’UNICO 2016. La deduzione dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio non è analitica ma viene fatta in maniera forfetaria sulla base della tabella presente all’allegato 4 della Legge di stabilità 2015.
(Fonte: Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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