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Durc anche all’impresa in concordato preventivo


Ordine Informa

Sì al Durc all’impresa in concordato preventivo omologato e parziale soddisfazione dei crediti previdenziali. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 5223/2015 illustrando il cambio di rotta del ministero del lavoro in materia. Finora, infatti, per il rilascio della regolarità contributiva, era richiesta l’integrale soddisfazione dei crediti di Inps e Inail. La questione è sorta con l’entrata in vigore della nuova disciplina del Durc online, la quale stabilisce che in caso di concordato con continuità aziendale (ex art. 186-bis del rd n. 267/1942, la c.d. legge fallimentare), «l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano (…) sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’Inps, dell’Inail e delle casse edili e dei relativi accessori di legge». Il ministero del lavoro, con nota 21 aprile 2015, nel riconsiderare quanto in precedenza disposto con l’interpello n. 41/2012, ha specificato che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese integra la fattispecie del decreto 24 ottobre 2007 nella parte in cui concede la regolarità contributiva in caso di sospensioni di pagamenti a seguito di disposizioni legislative. Nel dettaglio, il ministero ha precisato che la condizione per il rilascio del Durc è correlata alla circostanza che il piano preveda l’integrale soddisfazione dei crediti di Inps, Inail e casse edili, nonché dei relativi accessori di legge. Successivamente, con circolare n. 19/2015, il ministero ha ulteriormente precisato che, ove il piano concordatario preveda la parziale soddisfazione dei crediti previdenziali con privilegio e dei relativi accessori di legge ovvero la retrocessione degli stessi anche al rango di crediti chirografari, gli istituti (Inps, Inail e casse edili) devono attestare l’irregolarità perché, in tale ipotesi, non ricorre la condizione dell’integrale soddisfazione prevista dall’art. 5, comma 1, del decreto 30 gennaio 2015.
(Fonte: ItaliaOggi) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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