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Disoccupazione per lavoratori all’estero, a chi spetta?


Ordine Informa

Disoccupazione per rimpatriati: requisiti, ammontare, come fare domanda, adempimenti.
Sono stato licenziato dopo 2 anni di lavoro all’estero e rientrato in Italia: è vero che posso prendere la disoccupazione qui?

Il cittadino italiano che effettua lavoro all’estero, al momento del rimpatrio in Italia può domandare all’Inps l’indennità di disoccupazione per rimpatriati. Si tratta di una prestazione economica il cui importo è calcolato non in base a quanto percepito nell’altro Stato, ma sulla base delle retribuzioni convenzionali, stabilite con decreti ministeriali annuali.

Disoccupazione rimpatriati, chi ne ha diritto?

La disoccupazione spetta, nel dettaglio, ai cittadini italiani che abbiano lavorato sia in Stati dell’Unione europea o convenzionati con l’Italia, sia in Stati non convenzionati, qualora siano rimasti disoccupati in seguito a licenziamento o alla cessazione di un contratto di lavoro stagionale svolto all’estero. Il datore di lavoro può essere straniero o italiano, se operante o residente all’estero.

Disoccupazione rimpatriati, requisiti

Per aver diritto alla disoccupazione, il cittadino italiano dovrà possedere i seguenti requisiti:

– rimpatrio avvenuto entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

– dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro resa, presso l’Inps o presso il proprio Centro per l’Impiego o Centro Servizi per il Lavoro, entro 30 giorni dalla data del rimpatrio;

– qualora si sia già percepito un altro trattamento di disoccupazione per rimpatriati, il periodo di lavoro subordinato svolto dovrà essere superiore a 12 mesi, di cui almeno 7 all’estero.

Come presentare domanda di disoccupazione rimpatriati

La domanda di disoccupazione non ha termini di presentazione come avviene per l’indennità di disoccupazione ordinaria (ora Naspi).

La richiesta può essere inoltrata tramite il sito dell’Inps, qualora si disponga del codice Pin, oppure tramite Contact Center, chiamando il numero 803.164, o, ancora, tramite Patronati o altri intermediari.

Alla domanda, per rimpatri da uno Stato estero dell’UE o da Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), dovrà essere allegato il documento portatile U1: si tratta, in pratica, di un documento che attesta i periodi di contribuzione, la data e il motivo della cessazione, l’inquadramento del lavoratore, e tutti i dati utili a provare l’attività lavorativa all’estero (contratto di lavoro, cedolini paga…).

Se non si dispone del documento portatile U1, sarà la sede Inps territorialmente competente a dover richiedere i dati all’Istituzione estera competente.

Se lo Stato estero da cui si viene rimpatriati non è convenzionato, dovrà essere allegata alla domanda un’ apposita dichiarazione, effettuata dal datore di lavoro o dall’autorità consolare, che attesti il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto.

Quando viene pagata la disoccupazione rimpatriati?

L’indennità decorre dal giorno del rimpatrio, se la dichiarazione di disponibilità al lavoro è stata resa entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio; in caso contrario, decorrerà dal giorno della dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro, che deve avvenire, come già accennato, entro 30 giorni dal rientro in Italia.

Quanto dura la disoccupazione rimpatriati?

La durata massima dell’indennità di disoccupazione rimpatriati è pari a 180 giorni.

A quanto ammonta l’indennità di disoccupazione rimpatriati?

L’importo dell’assegno è determinato in base alle retribuzioni convenzionali dell’anno di riferimento [1]. Sulla prestazione spettano, se dovuti, gli assegni familiari.

Chi paga la disoccupazione rimpatriati?

L’assegno è erogato direttamente dall’Inps, con accredito diretto sul proprio conto corrente, oppure mediante bonifico domiciliato presso uno sportello delle Poste.

[1] Inps Circ. 16/2015.

(Autore: Noemi Secci)

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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