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Indennità di disoccupazione Naspi e comunicazione Naspi com per malattia e ricovero: il disoccupato malato o ricoverato perde l’assegno?
Il ricovero in ospedale e la malattia sospendono l’indennità di disoccupazione soltanto in alcune ipotesi particolari: per questo motivo, il disoccupato che percepisce la Naspi è tenuto a presentare il modulo Naspi com all’Inps, per comunicare tali eventi. Ci si domanda, però, se presentare la comunicazione Naspi com sia obbligatorio in ogni caso di malattia e ricovero e se la stessa comunicazione debba essere utilizzata anche per comunicare l’impedimento temporaneo al proprio centro per l’impiego, nel caso in cui si venga convocati per accettare una nuova offerta di lavoro o per iniziative formative e di orientamento.
Cerchiamo di chiarire questi dubbi procedendo per ordine.
Naspi com: quando va presentata
La dichiarazione Naspi Com deve essere inviata allo scopo di indicare all’Inps gli eventi che possono influire sul pagamento della disoccupazione. Gli eventi che devono essere comunicati attraverso la dichiarazione, in particolare, sono:
lavoro autonomo:
avvio di un’attività e reddito presunto derivante;
svolgimento di un’attività già avviata e reddito presunto derivante;
variazione del reddito derivante dall’attività;
reddito effettivo percepito per un determinato anno dall’attività precedentemente comunicata;
pensione: presentazione della domanda per ottenere una pensione non Inps;
espatrio: inizio ed eventuale fine dell’espatrio;
malattia: inizio ed eventuale fine della malattia;
ricovero in ospedale: inizio ed eventuale fine del periodo di ricovero;
maternità: inizio ed eventuale fine del periodo di maternità;
servizio civile: inizio ed eventuale fine del periodo di prestazione del servizio;
lavoro subordinato: inizio ed eventuale fine del periodo di attività, solo nel caso in cui la comunicazione Unilav da parte del datore di lavoro sia stata omessa, risulti tardiva o non sia obbligatoria.
Viene spontaneo chiedersi, a questo punto, come mai debbano essere comunicati la malattia e il ricovero in ospedale, se nessuna circolare Inps, emanata in merito alla Naspi, stabilisce che l’indennità sia incompatibile con la malattia o col ricovero ospedaliero.
Disoccupazione, ricovero e malattia
Per trovare la risposta dobbiamo tornare indietro, in particolare alle circolari emanate in merito alla vecchia indennità di disoccupazione, la Ds: in merito alla Ds, difatti, è stabilito che il pagamento dell’indennità di disoccupazione debba essere sospeso per il periodo in cui il disoccupato si trovi in malattia, se questa è indennizzata dall’Inps, oppure se è ricoverato in un ospedale, una casa di cura o una differente struttura per conto di enti previdenziali e assistenziali, a meno che l’assicurato non abbia a proprio carico familiari per i quali riscuote gli assegni per il nucleo familiare.
In buona sostanza, l’Inps chiarisce che l’indennità di disoccupazione è sospesa quando il lavoratore è in malattia o ricoverato, solo se percepisce una diversa indennità o una prestazione (come il ricovero) da parte dell’Inps o di un diverso ente previdenziale o assistenziale.
Malattia e disoccupazione
Per quanto riguarda la malattia, questa è indennizzata dall’Inps (o dall’Inail, se si tratta di malattia professionale), nonostante il lavoratore sia disoccupato, quando si verifica entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In questo caso, se si ha diritto alla Naspi, il termine di presentazione della domanda, pari a 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, rimane sospeso per un periodo pari alla durata della malattia indennizzata (o dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale) e riprende a decorrere, al termine della malattia, per la parte residua (è stato confermato anche da una recente circolare Inps [1]).
Ad esempio, se un rapporto di lavoro cessa il 31 luglio e dal 1° al 30 settembre si verifica una malattia, durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso: dal 1° ottobre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, dunque la domanda scade il 6 novembre.
Ricovero e disoccupazione
Oltre i 60 giorni dal termine del rapporto di lavoro la malattia non ha più rilevanza per la Naspi, mentre il ricovero ospedaliero (o presso una casa di cura o una struttura sanitaria) può avere rilevanza solo se è a carico di un ente previdenziale, per evitare che il disoccupato percepisca una doppia prestazione.
Ad esempio, se il disoccupato ha diritto al ricovero a carico dell’Inail o di un altro ente, o ha diritto a un’indennità di degenza ospedaliera, è necessario inviare il modulo Naspi com per sospendere la prestazione.
Al di fuori dei casi appena esposti, non è obbligatorio presentare il modulo Naspi Com (così come non è obbligatorio presentare il modello Icric all’Inps, da parte di chi percepisce prestazioni legate all’invalidità, se l’invalido non è stato ricoverato a carico dello Stato).
Naspi com: giustificazione delle assenze al centro per l’impiego
Per quanto concerne la possibilità che il disoccupato sia convocato dal centro per l’impiego per svolgere una nuova attività lavorativa, o per incontri di orientamento, attività formative, di riqualificazione e simili, proprio durante il periodo di malattia e ricovero, deve essere presentato il modulo Naspi com per giustificare l’assenza?
Nessuna disposizione specifica che, in questi casi, debba essere presentato il modulo Naspi com, che, comunque, deve essere inviato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che influisce sul pagamento della disoccupazione: pertanto, in caso di assenza alle convocazioni o di mancata accettazione di un’offerta di lavoro, si reputa sufficiente presentare un’attestazione del ricovero o della malattia, presso il centro per l’impiego stesso, per giustificare l’assenza o il rifiuto dell’offerta di lavoro congrua.
Peraltro, se l’assenza si riferisce ad incontri relativi ad attività di formazione, riqualificazione e similari, si perde la Naspi solo:
se il lavoratore si assenta ingiustificatamente per 3 volte alle convocazioni o agli appuntamenti previsti nel patto di servizio (alla prima assenza il trattamento mensile è decurtato di ¼, alla seconda è decurtata una mensilità);
se il lavoratore si assenta ingiustificatamente per 3 volte alle iniziative di rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (alla prima assenza il trattamento mensile è decurtato di ¼, alla seconda è decurtata una mensilità);
se il lavoratore si assenta ingiustificatamente per 2 volte alle iniziative formative e di riqualificazione (alla prima assenza si perde una mensilità del trattamento).
Se il disoccupato, comunque, per scrupolo, desidera inviare anche la dichiarazione Naspi com, può farlo, entro 30 giorni dal ricovero o dal verificarsi della malattia:
tramite un qualsiasi patronato;
attraverso il sito web dell’Inps, seguendo il percorso: sezione Servizi per il cittadino, Domande di prestazioni a sostegno del reddito, Naspi, Naspi Com; necessita del pin dell’Inps o dell’identità digitale Spid.
[1] Inps Circ. n. 94/2015.
(Autore: Noemi Secci)
(Fonte: La Legge per tutti)