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Dipendente che assiste malati gravi, invalidi al 100% o con handicap grave – Congedo retribuito fino a due anni


Ordine Informa

Congedo retribuito fino a due anni al dipendente che assiste – come parente più prossimo convivente – malati gravi, invalidi 100% e con handicap grave: quadro normativo e regole di applicazione.
L’attuale disciplina del congedo è contenuta nei commi da 5 a 5 quinquies dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001;L’art. 4 del d.lgs. n. 119 del 2011 ne ha modificato la disciplina.
Oltre ai permessi previsti dall’ art. 33 della Legge 104/92 (3 giorni al mese) vi è la possibilità di usufruire di due anni di congedo retribuito
Ai fini della sussistenza del diritto deve essere accertato che la persona per la quale si chiede il congedo straordinario sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS. Non è sufficiente altra condizione di handicap o altra certificazione, ad esempio in caso di invalidità, nonostante il diritto all’accompagnamento.
Per poter beneficiare di questa agevolazione prevista e dalla legge 104, è necessario presentare specifica domanda sotto forma di autocertificazione da cui risultino le condizioni personali ovvero di quelle del familiare assistito.
La domanda di permesso retribuito, che deve contenere l’indicazione dello specifico permesso di cui si intende usufruire, ha validità a partire dalla data di presentazione.
Le condizioni per richiedere il congedo retribuito sono le stesse previste per ottenere i permessi ex articolo 33 della Legge 104/1992.
Hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013):
-il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
-il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
-uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
-uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
-un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
È necessario il requisito della convivenza qualora a richiedere il congedo siano: il coniuge, la parte dell’unione civile, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado del disabile grave.
Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ. Per l’accertamento del requisito della “ convivenza”, si ritiene condizione sufficiente anche la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso interno (appartamento) (msg.inps 6512/2010).
Per beneficiare del congedo retribuito di due anni il genitore, il coniuge, il fratello/sorella e il parente e l’affine entro il terzo grado, in caso di riconosciuta invalidità totale dei genitori, o il figlio conviventi devono inoltrare al datore di lavoro e all’INPS apposita istanza telematica (circ.inps n. 171/2011)
Il comma 5 dell’art. 42 del dlgs 119/2011 stabilisce che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo determinato per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per il 2016 pari ad Euro 47.445,82).
L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
A norma del comma 5-quater, i soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
Il periodo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Se il genitore non è convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap, il congedo può essere concesso a patto che l’assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente.
Il beneficio è frazionabile anche a giorni.
Tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro, Le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo straordinario (messaggio inps n. 28379).
Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad esempio in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti.
(Autori: AG)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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