Skip to main content

Dimissioni: se il lavoratore è incapace si possono annullare


Ordine Informa

Annullabili le dimissioni presentate dal lavoratore in uno stato di incapacità naturale di intendere e volere.
Perché le dimissioni dal lavoro siano valide non è sufficiente rispettare la nuova procedura di comunicazione – predisposta al fine di evitare il deprecabile fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco” – ma anche che il dipendente, al momento di tale dichiarazione, abbia la piena capacità d’intendere e volere, ossia di comprendere il significato del proprio gesto e di volerlo effettivamente. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [1].
Uno stato di incapacità rende nulle le dimissioni: esse, cioè, non hanno alcun valore. Ma in che modo va valutata l’incapacità di intendere? Certamente vanno ricompresi i fenomeni di incapacità legale riconosciuta dal tribunale. Ma non solo. Si parla anche di incapacità naturale, ossia quella contingente, perché sussistente in un momento preciso, ma non necessariamente stabile (il tipico caso è quello di uno stato di ubriachezza, ma rileva anche la passeggera patologia psichica). In ogni caso, in base alla giurisprudenza consolidata della Cassazione, la sussistenza dell’incapacità naturale deve essere “verificata al momento del compimento dell’atto che si assume pregiudizievole”, per la Corte è importante investigare sul quadro psichico generale, specialmente in presenza di una grave patologia psichiatrica. Rilevano, a tal fine, eventuali certificati medici presentati dal lavoratore ove, per esempio, si attesti – come nel caso di specie, deciso dai giudici – che il lavoratore si trovi in cura presso una centro di salute mentale in quanto affetto da “schizofrenia cronica di tipo paranoide” o, ancora da “patologia psicotiva con marcata disabilità neurologica e relazionale necessitante un trattamento farmacologico e psicoterapeutico da parte di uno staff specializzato per diversi mesi”.
In questa situazione, la dichiarazione di dimissioni non può giammai essere effettivamente frutto di una scelta consapevole, ma è piuttosto resa in un momento di alterata percezione sia della situazione di fatto che delle conseguenze dell’atto che andava a compiere.
I precedenti della Cassazione
Il tema è stato affrontato già in passato dalla Cassazione la quale ha avuto modo di affermare che:
– In tema di incapacità di intendere e di volere – che è causa di annullamento del contratto, quando esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, o protraentesi per un rilevante periodo – è onere del soggetto che sostiene la validità dell’atto dare prova che esso fu posto in essere, in quel periodo, durante una frase di remissione della patologia [2]. Quindi, in tal caso, è il datore di lavoro a dover dimostrare la piena capacità del dipendente al momento delle dimissioni. Ove peraltro la malattia abbia caratteristiche “bipolari”, sia cioè caratterizzata dalla alternanza di fasi depressive e di fasi di eccitamento, nel quadro di un disturbo psico-affettivo, può non essere di per sè decisiva la circostanza che l’atto sia stato posto in essere nell’una o nell’altra fase, giacché in entrambe le ipotesi potrebbe essere esistita incapacità di intendere oppure di volere;
– In caso di dimissioni presentate dal lavoratore in stato di incapacità naturale, il diritto a riprendere il lavoro sorge con la sentenza di annullamento delle dimissioni stesse, i cui effetti retroagiscono al momento della domanda giudiziaria in applicazione del principio generale secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice. Ne consegue che il dipendente ha diritto alle retribuzioni maturate dalla data della presentazione del ricorso in tribunale [3];
– Perché l’incapacità naturale del dipendente possa rilevare come causa di annullamento delle dimissioni, non è necessario che si abbia la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente che tali facoltà risultino diminuite in modo tale che impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà cosciente, facendo quindi venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’atto che sta per compiere; la valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità è riservata al giudice di merito e non può più essere contestata in Cassazione [4].
– Ai fini della sussistenza della incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente [2].
Le dimissioni del lavoratore
La legge non prescrive obblighi di forma per le dimissioni, che pertanto possono essere rassegnate:
– oralmente;
– per iscritto;
– con qualsiasi altro mezzo idoneo a manifestare la volontà del lavoratore, anche per fatti concludenti.
È vietato l’utilizzo delle cosiddette “dimissioni in bianco”, vale a dire un atto – privo di data – con il quale il lavoratore rassegna le proprie dimissioni in costanza di rapporto, in epoca nella quale egli non intende porre fine al rapporto stesso. Tale atto è nullo per difetto di causa e non può pertanto essere utilizzato dal datore di lavoro per far cessare il rapporto in epoca successiva
Ricordiamo in ultimo che l’efficacia delle dimissioni è sospensivamente condizionata alla loro convalida (o alla mancanza di convalida nei termini stabiliti dalla legge). Fino a quel momento esse sono considerate valide ma temporaneamente inefficaci e, quindi, il contratto di lavoro non può intendersi cessato.
LA SENTENZA
Cass. 12 marzo 2004 n. 5159
Svolgimento del processo
Con atto 14 novembre 1994, il sig. F.P. ricorreva al Pretore di Roma nei confronti della B. s.p.a. chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia delle dimissioni rassegnate alla stessa il 6 aprile 1990 e accettate dalla Banca il 28 maggio 1990 (v. anche atto di appello), in condizioni di assoluta incapacità di intendere e di volere e che fosse ordinata la propria reintegrazione nel posto di lavoro con attribuzione di un equo indennizzo per le mancate retribuzioni nel periodo intermedio.
Con sentenza in data 27 marzo 1995, il Pretore rigettava la domanda e il Tribunale di Roma, con sentenza 17 novembre 1999 /28 novembre 2000, rigettava l’appello del lavoratore.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre F.P. con tre motivi.
Resiste la B. con controricorso, memoria e osservazioni scritte, rispettivamente, ex art. 378 c.p.c. e art. 379 c.p.c.
Motivi della decisione
Col primo motivo, il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, laddove il Tribunale ha, da un lato, dato credito alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, che aveva ritenuto probabile la presenza dei disturbi sopra indicati anche al tempo della sottoscrizione delle dimissioni, talché “la capacità di intendere e di volere era scemata, essa era agite sotto l’Influenza della fase prevalente del momento, che in ogni caso impediva una valutazione critica obiettiva della realtà e delle eventuali conseguenze”; e, d’altro lato, il giudice di appello aveva poi ritenuto non sussistente l’incapacità all’atto delle dimissioni.
Col secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 428 c.c., il lavoratore si duole che il Tribunale abbia rigettato l’appello non essendovi certezza che all’atto delle dimissioni egli versasse in stato di incapacità naturale totale. Per contro, la giurisprudenza è costante nel ritenere sufficiente, ai fini dell’annullamento dell’atto, una menomazione, anche non totale, delle facoltà intellettive, tale da impedire una seria valutazione dei propri atti.
Col terzo motivo, il ricorrente deduce errore di fatto quanto alla ritenuta insussistenza dell’incapacità di intendere e di volere e omessa motivazione sul punto, per non avere il giudice di appello motivato il dissenso dalle conclusioni del consulente di ufficio in punto di sussistenza dell’incapacità naturale al momento delle dimissioni (incapacità correttamente Intesa dal consulente nel senso accettato dalla giurisprudenza sopra richiamata).
I tre motivi, che per la stretta connessione delle censure meritano trattazione congiunta, sono fondati.
Il giudice di appello ha rilevato che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che nel 1991 il lavoratore presentava i sintomi di un disturbo bipolare, trattato con terapia farmacologica, con sintomi di un disturbo schizoaffettivo, caratterizzato da fasi di eccitamento alternate a fasi depressive, onde, secondo il consulente, era probabile la sussistenza di tali disturbi anche all’epoca delle dimissioni: essi scemavano, ma non annullavano la capacità di intendere e di volere, impedendo al soggetto una valutazione critica della realtà e delle eventuali conseguenze del proprio operato. Siffatta conclusione era, secondo il Tribunale, adeguatamente motivata e si estendeva, seppure in termini probabilistici, alle condizioni del lavoratore al tempo delle dimissioni.
Peraltro, ha ulteriormente argomentato il giudice di appello, l’oggettività riscontrata, in termini probabilistici, dal consulente di ufficio, non consentiva di ritenere l’incapacità di intendere e di volere (al momento delle dimissioni), perché gli intervalli tra le crisi depressive e maniacali non consentivano di accertare il grado di intensità della perdita della capacità di intendere e di volere nel corso di ciascuna.
Se, dunque, era fortemente probabile la riduzione di detta capacità, non poteva ritenersi con certezza che l’incapacità naturale fosse stata totale all’atto delle dimissioni.
Per contro, costituivano sintomi della conservazione di essa a quel momento, l’incidenza della sintomatologia discontinua sul piano dell’affettività, anziché su quello della cognizione, l’attuale stato di remissione e la circostanza che, all’epoca, vi fu la negoziazione di un non indifferente premio finale, caratterizzata da una oggettiva ‘normalità formale ed economica dell’atto di dimissioni, tale da escludere che esse siano state sottoscritte in stato di incapacità naturale.
Siffatte argomentazioni del giudice di appello non resistono alle critiche del ricorrente sopra riportate.
In realtà, il Tribunale dopo avere ritenuto, secondo il canone corretto di una probabilità molto elevata, la ricorrenza di una riduzione della capacità di intendere o di volere all’epoca delle dimissioni, ha poi ritenuto non provata tale l’incapacità nel momento stesso in cui le dimissioni vennero sottoscritte.
Deve essere, a tale proposito, ricordata la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 14 maggio 2003, n. 7485; 15 giugno 1995, n. 6756) secondo cui, “ai fini della sussistenza dell’incapacità’ di intendere o di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni) non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato ai giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato”.
Questa Corte suprema (v. Cass. 29 luglio 1968, n. 2725) ha altresì affermato che quando esista una situazione di malattia mentale di carattere permanente (e sul punto, l’indagine del Tribunale non ha indugiato nel considerare se il “disturbo bipolare” dal quale era affetto il P. nel 1991 e, verosimilmente, secondo il consulente di ufficio, anche nell’aprile – maggio 1990, avesse le caratteristiche di una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, seppure caratterizzata da fasi alterne) è onere del soggetto che sostiene la validità dell’atto dar prova che esso fu posto in essere durante un lucido intervallo, tanto più che la malattia bipolare, come posto in evidenza anche dal giudice di merito, alla luce della consulenza di ufficio, presenta la caratteristica di alternanza di fasi depressive e di fasi di eccitamento, nel quadro di un disturbo psico-affettivo, di talché (contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale) potrebbe non essere di per sé decisiva la circostanza che l’atto sia stato posto In essere nell’una o nell’altra fase, considerato che In entrambi i casi potrebbe essere esistita incapacità di intendere oppure di volere, seppure non totale.
Anche per la incapacità di intendere o di volere non totale può essere richiamato il principio, generalmente enunciato per l’incapacità totale (Cass. 28 marzo 2002, n. 4539), secondo cui, accertata la incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell’incapacità è assistita da presunzione “iuris tantum”, sicché, in concreto, si verifica l’inversione dell’onere della prova, nel senso che, in siffatti ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo.
Vero è che, secondo la giurisprudenza di questa Corte la valutatone in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità è riservata al giudice di merito e non è censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata, ma è proprio l’adeguatezza della motivazione, a tale riguardo, che difetta nella sentenza impugnata la quale è incorsa altresì nella violazione dell’art. 428 c.p.c., nel pretendere che l’incapacità di intendere e di volere dovesse essere totale ai fini dell’annullamento dell’atto.
Del pari incongrua è l’ulteriore sottolineatura, da parte del Tribunale, della incidenza della sintomatologia sul piano dell’affettività, anziché su quello della cognizione, senza alcun approfondimento sul punto se vi fosse stata, tuttavia, una incidenza sulla “volizione” delle dimissioni e, a tal proposito, non sono affatto pertinenti, né comunque decisive, le considerazioni del Tribunale circa la complessità della valutazione sulla convenienza di addivenire ad una forma di dimissioni incentivate dalla corresponsione di un premio finale (oltretutto, dopo avere posto in luce che, anche in tale ipotesi, permaneva la caratteristica di atto unilaterale del recesso del lavoratore), non essendosi accertato, sul piano della capacità di intendere, che per il solo fatto della ritenuta complessità delle valutazioni che il lavoratore avrebbe dovuto operare, il soggetto sia stato in grado, malgrado la patologia accertata, di determinarsi consapevolmente con valutazioni adeguate e, sul piano della capacità di volere, che la volontà del soggetto non fosse pregiudicata da una delle fasi caratteristiche del “disturbo bipolare”.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di eguale grado, designato in dispositivo, il quale, tenuto conto dei rilievi che precedono in punto di vizi di motivazione, dovrà riesaminare la controversia adeguandosi ai seguenti principi di diritto: “1) ai fini della sussistenza dell’incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente. 2) Quando esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, o protrattesi per un rilevante periodo, è onere del soggetto che sostiene la validità dell’atto dar prova che esso fu posto in essere, In quel periodo, durante un momento di remissione della patologia. 3) In presenza di ‘malattia bipolare’, caratterizzata dalla alternanza di fasi depressive e di fasi di eccitamento,
nel quadro di un disturbo psico-affettivo, può non essere di per sé decisiva la circostanza che l’atto sia stato posto in essere nell’una o nell’altra fase, considerato che in entrambe le ipotesi potrebbe essere esistita incapacità di intendere oppure di volere”.
Allo stesso giudice è opportuno demandare anche il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza Impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte di appello di L’Aquila.
________________________________________
Cass. 28 ottobre 2014 n. 22836
Svolgimento del processo
B.M. si rivolse al Tribunale di Teramo in funzione di giudice del lavoro ed espose di aver lavorato alle dipendenze della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a. con qualifica di impiegato dal 15/6/82 al 21/3/97 data in cui aveva rassegnato le proprie dimissioni.
Precisò di aver prelevato la somma di L. 25.000.000 dal proprio conto corrente senza la prevista autorizzazione del responsabile dell’ufficio in data 12/3/97, e di essere stato invitato dalla direzione aziendale, in breve resa edotta dei fatti, a ripianare nell’immediato la propria posizione debitoria ed a recedere dal rapporto di lavoro.
Nel rilevare di versare, all’epoca, in uno stato di grave prostrazione psicofisica per i disturbi ansioso-depressivi da cui era affetto ed ascrivibili anche all’ambiente lavorativo in cui aveva operato, convenne in giudizio la società chiedendo l’annullamento delle dimissioni rassegnate per incapacità naturale e la condanna della parte datoriale al pagamento di tutte le retribuzioni spettanti dalla data di risoluzione del rapporto sino alla riammissione in servizio nonchè al risarcimento del danno alla integrità psicofisica ascrivibile alla condotta datoriale assunta in relazione alla vicenda risolutiva del rapporto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la parte convenuta ed espletata attività istruttoria mediante l’escussione di alcuni testimoni e l’espletamento di accertamenti medico-legali, il giudice adito respinse la domanda con pronuncia del 24 novembre 2006, confermata con sentenza del 19 marzo 2008 dalla Corte d’Appello di L’Aquila.
I giudici del gravame, nel pervenire a tale decisione, osservarono, in sintesi, che dalla espletata attività istruttoria era emersa l’insussistenza di una particolare gravità della patologia da cui era affetto il ricorrente che fosse tale da escludere, anche temporaneamente, la sua capacità di intendere e di volere.
Rimarcarono poi, che le dimissioni rassegnate dal B., non potevano ritenersi integrare in sè, un comportamento assolutamente irrazionale, tale da costituire prova sufficiente del proprio stato di incapacità naturale, essendo state logicamente motivate da un non corretto comportamento professionale in precedenza assunto e dalla esigenza di evitare le conseguenze, anche di natura penale, da esso derivanti. Rilevarono, infine, che neanche era configurabile nella specie un nesso eziologico fra lo stato psichico di depressione in cui versava il ricorrente e le condizioni ambientali in cui aveva esplicato la prestazione lavorativa, escludendo altresì che fosse stata offerta alcuna prova del pregiudizio che si assumeva risentito e di cui si chiedeva il ristoro.
Avverso tale decisione ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione il B. affidato ad unico motivo illustrato da quesito di diritto e resistito con controricorso dalla Tercas s.p.a..
Motivi della decisione
Con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 428 c.c. nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Dopo aver richiamato i principi invalsi nella giurisprudenza di legittimità in base ai quali l’incapacità di intendere e di volere quale causa di annullamento del negozio giuridico non postula la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive del soggetto, ma si traduce in uno stato psichico anche transitorio che riduca notevolmente le facoltà intellettive e volitive, il ricorrente stigmatizza la decisione della Corte territoriale per aver ritenuto non adeguatamente dimostrato lo stato di incapacità naturale, facendo richiamo ai dati emersi all’epoca delle rassegnate dimissioni, come delineati alla luce delle risultanze peritali, piuttosto che ad un più ampio arco temporale anche successivo alla redazione dell’atto, in conformità ai dettami sanciti dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. Lamenta inoltre che i giudici del gravame avrebbero omesso di scrutinare le ragioni che lo avevano indotto a rassegnare le dimissioni, coniugando correttamente dette ragioni con il quadro clinico emerso alla stregua delle perizie di parte e d’ ufficio.
Al di là di ogni considerazione in ordine ai profili di inammissibilità del ricorso che appare violare le regole di chiarezza poste dall’art. 366 bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso sostanziale e processuale e dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano) non essendo consentito confondere i profili del vizio logico della motivazione e dell’errore di diritto (vedi fra le tante, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394 cui adde Cass. 8 giugno 2012 9341, Cass. 20 settembre 2013 n.21611), e al di là della evidente carenza del necessario momento di sintesi previsto dall’art. 366 bis in relazione al denunciato difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (vedi in tali termini, fra le tante, Cass. 8 marzo 2013 n.5858), osserva la Corte che il motivo è privo di pregio. La pronuncia impugnata appare infatti sorretta da un iter logico del tutto congruo e conforme ai principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui “perchè l’incapacità naturale del dipendente possa rilevare come causa di annullamento delle sue dimissioni, non è necessario che si abbia la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente che tali facoltà risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà cosciente, facendo quindi venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’atto che sta per compiere. La valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata” (vedi, fra le altre, Cass. 1 settembre 2011 n.17977).
Nello specifico, così come riportato nello storico di lite, la Corte territoriale ha accertato, alla stregua degli espletati accertamenti medico-legali, che il B. era affetto da una sindrome ansioso- depressiva non definita dall’ausiliare nominato in prime cure, di tale gravità da far venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e da seriamente inibire la sua capacità di valutazione dell’atto, al momento in cui aveva rassegnato le proprie dimissioni.
Anche con riferimento a tale accertamento di merito, così come in generale, va, quindi, affermato che “la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità” (v. fra le altre Cass. sez. 1, 20 giugno 2006 n. 14267), ribadendosi nel contempo che “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità”, con la conseguenza che “risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di (v., fra le altre, Cass. cit. 1 settembre 2011 n.17977).
Nello specifico, appare evidente la carenza di fondo che connota il presente ricorso, con il quale il B. si è limitato a criticare gli approdi ai quali era pervenuta la Corte territoriale in ordine all’accertamento del proprio stato di incapacità naturale, facendo leva su generici principi elaborati in tema, e concernenti il ricorso ai dati induttivi desumibili delle condizioni in cui versa il soggetto in epoca antecedente o successiva al compimento dell’atto ritenuto pregiudizievole, ma omettendo di sorreggere le critiche formulate, con il richiamo ai dati documentali sui quali l’accertamento delle proprie condizioni psico-fisiche si basava (consulenza medico-legale d’ufficio e di parte). Nè risultano rimarcate evidenti lacune dell’iter motivazionale sotteso alla impugnata decisione.
Per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente è infatti configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, .il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, di recente, Cass. 4 aprile 2014 n.8004, Cass. SS.UU.25 ottobre 2013 n.24148). Invero il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (vedi fra le numerose altre, Cass. cit. n.8004/14).
Inoltre, per la configurabilità del vizio, è necessario che sussista un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica della controversia tale da far ritenere che, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con giudizio di certezza e non di mera probabilità (vedi Cass. 14 novembre 2013 n.25068) elementi questi che nella specie, per quanto sinora detto, appaiono del tutto carenti.
I motivi formulati dal ricorrente tendono infatti a risolversi in critiche che, omettendo di fare riferimento specifico al tenore della relazione d’ufficio, corredata dalle complete osservazioni formulate dal perito di parte, mirano ad una rivisitazione delle considerazioni di merito operate dalla Corte territoriale senza che vengano evidenziati – è bene ribadirlo – in violazione del criterio della autosufficienza del ricorso, elementi fattuali e giuridici idonei ad inficiarne la comprovata coerenza e congruità motivazionale.
La Corte territoriale, ha infatti proceduto ad una disamina della relazione peritale stilata nel corso del giudizio di merito, che aveva escluso che il B. fosse affetto da uno stato di malattia di tale gravità da escludere, anche temporaneamente, la sua capacità di intendere e di volere, con motivazione che non risulta inficiata, per la correttezza che la connota, dalle doglianze formulate.
In definitiva, alla stregua degli illustrati principi esposti, il ricorso va respinto.
Il governo delle spese del presente giudizio di Cassazione segue il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
[1] Cass. sent. n. 1070/2015 del 21.01.2016.
[2] Cass. sent. n. 5159/2004.
[3] Cass. sent. n. 8886/2010.
[4] Cass. sent. n. 22836/2014.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X