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Dimissioni on line: qual è la data da indicare affinché il recesso sia efficace?


Ordine Informa

La data da indicare nel modulo da compilare per le dimissioni on line, come emerge in una delle FAQ aggiornate dal Ministero del Lavoro, è quella di decorrenza delle dimissioni, ovvero quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto, la data da inserire sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro. Inoltre, sul preavviso, le FAQ aprono alla possibilità che la data indicata nel modulo sia discordante rispetto a quella di effettiva
cessazione del rapporto di lavoro. Quali i risvolti operativi?
Arrivano le nuove istruzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle dimissioni. Sono state pubblicate il 23 marzo scorso, dieci nuove FAQ consultabili nell’area dedicata del sito internet www.lavoro.gov.it.
Una questione che ha creato difficoltà interpretative e conseguenti dubbi per i lavoratori, datori di lavoro e professionisti, riguarda l’indicazione della data in cui il recesso deve avere effetto considerando i termini di preavviso.
A tal fine, lo stesso Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 122016 ha rimarcato che il lavoratore deve prestare particolare attenzione, nel caso di dimissioni, al calcolo del periodo di preavviso da dare al datore di lavoro. Le nuove FAQ confermano, peraltro, che la procedura online non incide sull’obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione. Pertanto, restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso. Le criticità, sulla base di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2016 e dal decreto ministeriale 15 dicembre 2015, sorgono evidentemente perché una volta inviato il modello non è possibile rettificarlo, ma solo revocarlo entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo.
Su questo specifico aspetto ci saranno diverse le aperture. Intanto è utile evidenziare che la data da indicare nel modulo, come emerge in una delle FAQ pubblicate il 23 marzo scorso, è quella di decorrenza delle dimissioni, ovvero quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da inserire sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.
Mancata coincidenza delle date.
Sul preavviso le FAQ aprono alla possibilità che la data indicata nel modulo sia discordante rispetto a quella di effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Dunque non sarà necessaria alcuna revoca da parte del lavoratore. Tale possibilità – afferma il Ministero – è ritenuta possibile, ad esempio qualora, dopo l’invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso.
In tal caso, pertanto, il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro. La revoca per queste ipotesi non è necessaria perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Peraltro, l’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo. Ma la mancata coincidenza delle date può riguardare anche ipotesi alle quali non sono estranee le parti e cioè che sono frutto di un accordo. Le FAQ, a tal proposito, segnalano che la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso, lasciando quindi alle parti la libertà di raggiungere accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.
Sempre sul preavviso, infine, la data può essere differente anche nel caso di errore materiale o di calcolo del lavoratore. In questa ipotesi, la comunicazione obbligatoria di cessazione, da effettuare secondo le vigenti disposizioni normative, fornisce l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro.
In definitiva, quello che assume efficacia pubblicistica, secondo il Ministero del Lavoro, è la comunicazione obbligatoria dell’avvenuta cessazione effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 9-bis del D.L. n. 510 del 1996, indicando tale causale di cessazione.
Risvolti critici.
Importanti chiarimenti che consentono di superare alcune criticità, seppure sullo sfondo rimane il fatto che si tratta di interpretazioni di prassi che non vincolano il giudice nel caso di eventuali controversie.
Lavoratori con contratto a tempo determinato.
Si segnala, ancora, che il Ministero chiarisce che anche i lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano dimettersi dovranno usare la nuova procedura in quanto rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura.
Accertamento dell’identità del lavoratore.
Infine, per il Ministero del Lavoro i soggetti abilitati che sono responsabili dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modello telematico dovranno quindi adottare tutte le misure idonee all’accertamento dell’identità del lavoratore che si reca presso le loro sedi per accedere alla procedura telematica. Da notare che il Ministero fa riferimento alle sedi: si ritiene, pertanto, non ammissibile l’utilizzo di altri luoghi ovvero delegare ad altri soggetti tale attività. Viene così confermato quanto sottolineato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro nel vademecum pubblicato il 9 marzo scorso, nel quale è stato precisato che l’accertamento dell’identità del lavoratore è di esclusiva competenza dei soggetti sopra indicati a pena di nullità dell’intera procedura con conseguente inefficacia delle dimissioni.
(Autore: Giuseppe Buscema)
(Fonte: Ipsoa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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