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Dimissioni: in vigore la nuova disciplina. I tanti problemi aperti


Ordine Informa

La nuova disciplina delle dimissioni presenta molte zone d’ombra, che renderanno difficile e complicato sia per il lavoratore che per l’azienda il percorso di abbandono del posto di lavoro.
Non sarà più possibile rassegnare le dimissioni con una telefonata, una email o una raccomandata, avendo la legge dichiarato inefficace ogni forma diversa dalla compilazione del modulo telematico; pertanto, il lavoratore che si limiterà ad abbandonare il posto di lavoro, accompagnando la propria uscita con una comunicazione informale, resterà dipendente del datore di lavoro.
Questa è la conseguenza della scelta operata dal legislatore delegato di non dare attuazione al principio, contenuto nella legge n. 183/2014, della rilevanza dei “comportamenti concludenti” come forma alternativa di dimissioni.
Questa previsione non è stata attuata nel d.lgs. 151/2015, con la conseguenza che le imprese dovranno inventarsi delle soluzioni creative – e tutte da verificare sul piano normativo – per gestire il problema.
In particolare, nei confronti del dipendente che si dimetterà mandando una semplice email, il datore di lavoro dovrà perseguire una doppia strada.
Da un lato, dovrà provare a persuadere il dipendente dell’opportunità di seguire la procedura telematica, richiedendo il pin INPS e compilando il modulo (oppure, in maniera meno complicata, convincerlo a recarsi presso un centro di assistenza fiscale).
Dall’altro lato, il datore di lavoro dovrà trovare le contromisure per cessare in maniera legalmente efficace il rapporto, qualora il lavoratore dimissionario rifiutasse di attivare la procedura telematica.
Nei confronti di questo dipendente, al datore di lavoro non resterà che avviare un procedimento disciplinare, consegnando una lettera di contestazione, dando tempo per presentare eventuali giustificazioni e, all’esito di questa procedura, sanzionando la condotta con il licenziamento (con i relativi costi).
Il datore di lavoro dovrà, peraltro, tenere in considerazione la possibilità che il dipendente, dopo aver completato la procedura, decida di ripensarci: la legge assegna un diritto potestativo di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla compilazione del modulo, con la conseguenza che l’azienda che avrà tempestivamente sostituito il dipendente dimissionario si ritroverà con due lavoratori per lo stesso posto.
Un altro punto molto critico riguarda le dimissioni durante il periodo di prova: la circolare 12/2016 ha escluso la sussistenza dell’obbligo di utilizzo della procedura telematica durante la prova, ma non esiste una solida base normativa per questa interpretazione. Di conseguenza, le aziende che seguiranno l’indicazione ministeriale si condanneranno ad una rilevante incertezza, perché potrebbe accadere – come successo in passato in relazione alla disciplina della legge Fornero – che il giudice ritenga obbligatoria la procedura legale anche per il periodo iniziale del rapporto.
Un grande dubbio si pone anche riguardo all’applicabilità della procedura al pubblico impiego: la legge non esclude l’applicabilità della procedura al lavoro pubblico, la circolare ministeriale – con una motivazione alquanto discutibile – propende per una lettura opposta, sostenendo che le dimissioni dalla pubblica amministrazione non richiedono la procedura telematica. Il risultato è una grande incertezza applicativa.
Non bisogna dimenticare che l’obbligo di seguire la procedura telematica creerà qualche problema anche al lavoratore: dovendo egli attendere il ricevimento del PIN per compilare il modulo telematico, il periodo di preavviso (durante il quale deve restare in servizio, a pena di pagamento dell’indennità di mancato preavviso) inizierà a decorrere in ritardo rispetto al momento in cui effettivamente si decide di lasciare l’azienda. Per minimizzare questo rischio sarebbe utile munirsi subito, prima ancora delle dimissioni, del PIN Inps.
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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