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Differenze retributive: come dimostrare di aver lavorato di più 


Ordine Informa

La busta paga non fa prova delle effettive ore lavorate e della qualifica e mansioni concretamente eseguite dal dipendente, che pertanto può agire in causa per ottenere le maggiorazioni sullo stipendio per il surplus di lavoro svolto. 
Il lavoratore che firma la busta paga può sempre dimostrare di aver effettuato ore di lavoro superiori rispetto a quelle indicate nel prospetto consegnatogli dal datore di lavoro o di aver avuto incarichi di rilievo più importante (con mansioni, quindi, di rango superiore): infatti, le risultanze della busta paga non costituiscono prova legale. È quanto chiarito dal Tribunale di Bari con una recente sentenza [1].

La prova delle differenze retributive

Spetta comunque al dipendente dimostrare di aver lavorato più di quanto risulta dal cedolino o di aver svolto mansioni più delicate.

La prova può essere fornita in qualsiasi modo, ma è chiaro che i testimoni sono la chiave per poter dimostrare fatti che nessun documento potrebbe mai contenere. Così, ben può essere portato a testimoniare, innanzi al giudice, il parente che abbia accompagnato il lavoratore ad un certo orario e poi lo sia andato a riprendere alla fine della giornata; o anche il cliente che, puntualmente recatosi presso il punto vendita, abbia visto il dipendente sempre sul luogo di lavoro svolgere determinate mansioni. Il collega è certamente il più qualificato – ma, di solito, il meno propenso – a fornire dichiarazioni di tale tipo.

Una volta che il lavoratore abbia dimostrato il proprio diritto, ossia di aver lavorato per un numero di ore superiore a quello indicato nelle buste paga o di aver svolto mansioni superiori rispetto al formale inquadramento (dimostrando quindi la non corrispondenza delle indicazioni contenute nella busta paga su tali punti specifici) spetta al datore la prova contraria.

In particolare l’azienda dovrà dimostrare di aver corrisposto idonea retribuzione in relazione all’orario di lavoro ed alle mansioni effettivamente svolte. 

I termini di prescrizione

I termini per chiedere le differenze retributive per ore di lavoro superiori rispetto a quelle effettivamente svolte si prescrive in cinque anni.

Con riguardo alla prescrizione del diritto al riconoscimento della qualifica e delle eventuali differenze retributive per la mansione superiore svolta, si segnalano due orientamenti giurisprudenziali:

– secondo alcune sentenze della Cassazione, si prescrive in 10 anni il diritto alla qualifica superiore e in cinque anni il diritto al trattamento retributivo corrispondente. Il decorso del decennio dal momento dell’insorgenza del diritto non preclude definitivamente l’accesso al superiore inquadramento, allorché continui l’attività potenzialmente idonea a determinarlo. Il permanere della situazione cui la legge collega il diritto determina, infatti, la decorrenza della prescrizione da ogni giorno successivo a quello in cui si è verificata per la prima volta tale situazione, fino alla cessazione della medesima; 

– il secondo nega la configurabilità di un diritto alla qualifica suscettibile, come tale, di prescriversi e riconosce il diritto alle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.

LA SENTENZA

LA MASSIMA

Il lavoratore che sottoscrive buste paga che indichino un certo orario, può sempre dimostrare l’effettuazione di prestazioni maggiori, atteso che le risultanze della busta paga non costituiscono prova legale sul punto (ore lavorate) ed onerando il lavoratore che deduca l’esistenza di circostanze a sé favorevoli di fornirne la dimostrazione. Ne consegue che una volta che il lavoratore abbia dimostrato il fatto costitutivo della sua pretesa e quindi di aver lavorato per un numero di ore superiore a quello indicato nelle buste paga o svolgendo mansioni superiori rispetto al formale inquadramento (dimostrando quindi la non corrispondenza delle indicazioni contenute nella busta paga su tali punti specifici) spetta al datore la dimostrazione di aver corrisposto idonea retribuzione in relazione all’orario di lavoro ed alle mansioni effettivamente svolte.

[1] Trib. Bari, sent. n. 5008 del 5.10.2015. 

(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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