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Le nuove sanzioni tributarie per le ipotesi di dichiarazione omessa, tardiva o infedele.
La Legge di Stabilità [1] ha modificato, tra le altre cose, il regime delle sanzioni amministrative applicabili ai casi in cui il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi, la presenta in ritardo oppure ne presenta una non veritiera.
Vediamo quali sono attualmente le sanzioni amministrative previste.
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione con imposte dovute, la sanzione prevista è confermata nella misura che va dal 120% al 240% dell’imposta con un minimo di euro 250.
Qualora non vi siano imposte dovute, la sanzione fissa viene ridotta da 250 a 1.000 (2.000 per l’Iva), a fronte della precedente sanzione da euro 258 a 1.032 (2.065 per l’Iva).
In presenza di redditi prodotti all’estero permane la consueta maggiorazione di 1/3 della sanzione.
Se la dichiarazione è presentata tardivamente e cioè entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un accertamento, la sanzione è dimezzata, e varia quindi dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di € 200. In assenza di imposte, la sanzione andrà da un minimo di € 150 ad un massimo di € 500.
La dichiarazione tardiva continua a considerarsi valida e la violazione può continuare ad essere ravveduta pagando 1/10 della sanzione fissa di euro 250.
Le sanzioni fisse applicabili quando non sono dovute imposte, possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Dichiarazione dei redditi infedele
La sanzione prevista dal regime precedente andava dal 100% al 200% dell’imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato. La riforma prevede, invece, quattro diverse ipotesi sanzionatorie:
– per le violazioni caratterizzate da colpevolezza, ma senza condotte particolarmente gravi per l’amministrazione, la sanzione scende dal 90% al 180%;
– per le condotte fraudolente, la sanzione può essere aumentata dal 135% al 270%;
– se l’infedeltà della dichiarazione è di scarsa entità, le sanzioni sono ridotte e vanno dal 60% al 120%;
– se non vi è danno erariale, l’errore è sanzionato in misura fissa di 250 euro; si tratta dei casi in cui errori di competenza economica nella determinazione del reddito del contribuente non abbiano prodotto alcun vantaggio fiscale.
Errori relativi al principio di competenza economica
Per le violazioni relative ad errori di competenza fiscale sull’errata imputazione di componenti negativi e positivi di reddito, è previsto che la sanzione ordinaria nella misura dal 90% al 180% sia ridotta di un terzo dal 60% al 120%.
La norma è riservata ai casi in cui vi sia un accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria e qualora sussistano due condizioni:
– la maggior imposta o il minor credito accertati siano complessivamente inferiori al 3% dell’imposta o del credito dichiarati e non superino trentamila euro; l’inserimento del tetto in misura fissa evita di favorire con la sola soglia percentuale i soggetti di maggiori dimensioni;
– i componenti positivi siano già imputati in altri periodi d’imposta e abbiano quindi già concorso alla determinazione del reddito di un periodo d’imposta. Per quanto concerne i componenti negativi è sufficiente che gli stessi non siano stati dedotti più volte.
[1] D.Lgs. n.15/2015, titolo II.
(Autore: Maria Monteleone)
(Fonte: La Legge per tutti)