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Detassazione dei premi di produttività dopo la Legge di Stabilità 2016


Ordine Informa

Leggi di Lavoro ha pubblicato un ottimo approfondimento sulla detassazione dei premi di produttività dopo la Legge di Stabilità 2016.
Leggi di Lavoro, la rivista giuridica bimestrale dei Consulenti del Lavoro, ha pubblicato sul sito dei Consulenti un ottimo approfondimento a cura di Giuseppe Buscema sulla detassazione dei premi di produttività dopo la Legge di Stabilità 2016.
Infatti la Legge di Stabilità 2016 ha riproposto, dopo lo stop dello scorso anno, la detassazione dei premi di produttività, ovvero le agevolazioni fiscali sui premi di produttività nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
La Detassazione dei premi di produttività è uno strumento molto importante per la contrattazione di secondo livello, in quanto consente di incidere sul cuneo fiscale attraverso la riduzione del carico fiscale del lavoratore.
Detassazione dei premi produttività 2016 ecco cosa cambia dopo la legge di stabilità
A cura di Giuseppe Buscema – Leggi di Lavoro
La Legge di Stabilità rilancia la contrattazione di secondo livello. Ripartono, infatti, le agevolazioni fiscali sui premi di produttività nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Uno strumento importante che consente di incidere sul cuneo fiscale attraverso la riduzione del carico fiscale del lavoratore. Inoltre, rispetto al passato, il legislatore ha previsto la possibilità di giungere al completo azzeramento qualora i lavoratori optino, anche parzialmente, per l’erogazione attraverso le somme e i valori che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. In tal caso, le somme saranno completamente escluse dalla tassazione ma anche dalla contribuzione per effetto dell’armonizzazione della base imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Il richiamo è al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in quanto è previsto che le somme non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggette all’imposta sostitutiva.
L’agevolazione prevista dai commi 182 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n.208 del 2015, prevede che l’incentivo si applichi alle somme corrisposte ai dipendenti dai datori privati per premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Inoltre, deve essere misurabile e verificabile, in esecuzione di un contratto collettivo di secondo livello.
(Autore: Antonio Maroscia)
(Fonte: Lavoro&Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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