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Decreto semplificazioni: cambiano le trasferte dei professionisti


Fisco Ordine Informa

Con il decreto sulle semplificazioni cambiano i rimborsi delle trasferte ai professionisti e le modalita’ di addebito dei rimborsi per spese di vitto e alloggio.
L’articolo 10 del decreto semplificazioni fiscali interviene sulla disciplina del reddito di lavoro autonomo, eliminando la controversa disposizione (art. 54, comma 5, del D.P.R. 917/86) per la quale le spese di vitto ed alloggio sostenute dal committente per conto del professionista, e da questo addebitate in fattura, sono deducibili integralmente dal reddito di lavoro autonomo, senza incorrere nei limiti del 75% e del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Dal periodo di imposta in corso 31 dicembre 2015 (così prevede il decreto) non sarà più necessario che l’impresa committente, dopo aver ricevuto le fatture relative al vitto ed all’alloggio del professionista, le trasmetta a quest’ultimo affinché possa dedurle dal suo reddito integralmente – nonostante siano intestate al committente – e addebitarle in fattura insieme al proprio compenso.
Problemi dell’attuale disposizione
Questa complessa procedura ha raccolto severe critiche nei pochi anni in cui è stata in vigore, ed ha creato dubbi e problemi applicativi (ad esempio sulla sua possibile estensione alle spese di viaggio ed alla sorte dell’iva indicata in fattura). Essa implica in qualche maniera che le spese di vitto ed alloggio del professionista non siano di per sé deducibili, da parte dell’impresa committente, per mancanza di inerenza, e costituiscano tutt’ al più un compenso in natura in favore del prestatore d’opera, che deve provvedere a fatturarlo.
Conviene a questo punto rinviare alle circolari dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 1 del 12 maggio 2008 e n.37 del 9 gennaio 2014 per una chiara ed esaustiva critica ai presupposti ed alle implicazioni della ricostruzione su esposta. Si tenga in ogni caso presente, però, che il sostenimento delle spese occorrenti al compimento dell’opera del professionista spetta, di norma, al committente (art. 2234 del Codice Civile), e che includere ogni e qualunque rimborso spese a favore di un professionista nel reddito di lavoro autonomo sembra un’evidente forzatura: l’articolo 54 del TUIR, infatti, fa riferimento ai compensi in denaro ed in natura, per cui limita solo a questi l’imponibilità, a differenza ad esempio dell’articolo 51 (redditi di lavoro dipendente) ove il principio di omnicomprensività deriva dalla formulazione della norma (”tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti […] in relazione al rapporto di lavoro”). Non sembrerebbe giustificato, allora, considerare compenso in natura ciò che non ha natura di compenso.
La nuova disposizione
La nuova formulazione del secondo periodo del comma 5 dell’articolo 54 dovrebbe semplificare i rapporti tra professionisti ed imprese, ed ancor più tra questi ed il fisco. Si legge, ora, che “Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.
Se non vi sono dubbi che l’intento sia quello di eliminare la procedura di riaddebito delle spese sostenute dall’impresa per conto del professionista, dalla lettura della nuova norma nasce comunque qualche considerazione.
Partiamo dal fatto che l’Agenzia delle entrate ha sempre sostenuto la tesi dell’omnicomprensività del reddito di lavoro autonomo (ad esempio nella c.m 58/E/2001); poiché la nuova disposizione non stravolge i principi di determinazione di quel reddito, l’Agenzia potrebbe ritenere che solo le spese di vitto ed alloggio – acquistate dal committente – non siano compensi in natura, e che lo siano invece altre spese, ad esempio quelle di viaggio (che quindi dovrebbero essere addebitate in fattura!).
Inoltre, la formulazione attuale crea l’inconveniente per le imprese che sostengono spese di vitto e alloggio per conto dei professionisti di dover limitare la deduzione dei costi al 75 per cento del loro ammontare (ex art. 109, comma 5, del TUIR), il che costituisce un risvolto poco piacevole e – si direbbe – non superabile della nuova disposizione, che con la norma in vigore fino al 31 dicembre 2014 non si presentava.
(Fonte: Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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