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Cumulo ampio tra ammortizzatori sociali


Ordine Informa

Interazione a maglie larghe tra le diverse tipologie di integrazioni salariali: la circolare Inps 139/2016 ha chiarito come la Cassa integrazione ordinaria (Cigo) possa convivere con altri ammortizzatori, sulla scorta dei criteri concessivi dettati dal Dm 95442 del 15 aprile 2016, attuativo del Jobs act. Non è, infatti, infrequente che le aziende che ricorrono a un ammortizzatore sociale passino da una misura all’altra – a seconda delle fattispecie contingenti – nonché accedano, in contemporanea, a sussidi diversi.
L’Inps può concedere l’integrazione salariale straordinaria dopo un periodo di Cigo: pertanto, è possibile accogliere l’istanza di cassa ordinaria, o “confermare” come legittima l’autorizzazione già concessa, anche se l’azienda non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria (Cigs), e indipendentemente dalla causale relativa a quest’ultima. La logica che sottende questa impostazione risiede nella differente natura dei due interventi e tiene conto del fatto che la situazione su cui è fondata l’autorizzazione alla Cigo possa modificarsi o peggiorare nel corso del suo utilizzo.

Non va, inoltre, dimenticato che la valutazione circa la concessione della cassa ordinaria è fatta nel momento dell’inizio della relativa sospensione: l’eventuale, successivo, ricorso alla Cigs non può così inficiare retroattivamente la sussistenza del requisito della “temporaneità” richiesto ai fini della Cigo stessa. Ovviamente, la fattispecie che fa scattare l’integrazione straordinaria non deve costituire conferma di una congiuntura aziendale preesistente.

Seppure in termini meno ampi, la prassi descritta era già consentita prima dell’entrata in vigore del Dlgs 148/2015, in base al messaggio Inps 13406/2009: qui veniva chiarito come – al verificarsi di un evento improvviso e imprevisto – si potesse accedere alla Cigs immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cigo.

La circolare 139 arriva, altresì, ad analoghe conclusioni nell’ipotesi di utilizzo invertito delle due misure. In sostanza, quando una ditta abbia usufruito di 52 settimane consecutive di Cigo, seguite da 52 settimane di integrazioni salariali per contratto di solidarietà (Cds) e abbia necessità di ricorrere ad un successivo ed ulteriore periodo di Cigo – se ricorrono i requisiti necessari per attivarla – l’Inps accoglierà la richiesta.

Il presupposto è che le 52 settimane di Cds vengono valutate dall’istituto come una sorta di ripresa dell’attività lavorativa, poiché l’azienda non ha realizzato una sospensione a zero ore ma l’attività lavorativa è comunque proseguita, seppure ad orario ridotto. 

Sebbene l’Inps non vi abbia fatto esplicito riferimento, si ritiene che la stessa linea interpretativa possa essere sposata anche se la Cigo viene richiesta dopo 52 settimane di Cigs (e non solo dopo la causale riferita al Cds) se questa si è realizzata con riduzioni di orario e non con sospensione a zero ore delle lavorazioni. Occorre, infatti, ricordare come nell’impianto del Dlgs 148/2015 il Cds rappresenti una delle declinazioni delle integrazioni salariali straordinarie: la stessa posizione, peraltro, era già stata tenuta dall’Inps nel quadro normativo previgente, attraverso il messaggio 19350/2011.

Cassa integrazione ordinaria e contratto di solidarietà – in base all’articolo 10 del Dm 95442 – possono coesistere nel medesimo periodo, purché si riferiscano a lavoratori distinti e la Cigo riguardi brevi periodi, comunque non superiori a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.

Allo stesso modo, è ammesso il ricorso congiunto a Cigo e Cigs nello stesso arco temporale (articolo 9 del Dm 94033/2016) purché i lavoratori interessati alle due misure siano diversi ed individuati tramite specifici elenchi nominativi: questa distinzione deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo di concomitanza.

(Autore: Alessandro Rota Porta)

(Fonte:Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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