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CUD 2014 e somme restituite al soggetto erogatore


Fisco Ordine Informa

Una delle novità più significative del modello CUD 2014 è rappresentata dall’introduzione del campo 130 denominato “Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2”. A tal fine, il sostituto dovrà preoccuparsi di indicare le somme non dedotte nel 2013 e restituite al soggetto erogatore già tassate in anni precedenti di cui alla lettera d-bis), comma 1, art. 10 del TUIR. Chiariamo quali sono, nello specifico, gli adempimenti a carico del sostituto d’imposta.
La casella in esame è stata introdotta in seguito alla modifica del suddetto art. 10, effettuata dall’art. 1, comma 174, della Legge di Stabilità 2014, secondo cui “l’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi”. In alternativa, il contribuente, nel caso in cui si trovi nell’impossibilità di recuperare, nell’anno della restituzione, l’intero importo dell’onere deducibile, potrà recuperare l’imposta corrispondente all’importo non dedotto anche richiedendo il rimborso all’Amministrazione Finanziaria.
Sotto il profilo operativo, quindi, il sostituto d’imposta dovrà verificare se per il periodo d’imposta 2013 abbia, ad esempio, recuperato somme a seguito dell’emissione di sentenze, ovvero se abbia recuperato somme relative a ferie fruite in eccedenza rispetto a quanto spettante da un dipendente che, nel frattempo, sia anche cessato. Per tutti i casi sopra descritti e per tutti gli altri casi nei quali le somme in precedenza percepite siano successivamente restituite al soggetto erogatore (purché abbiano già concorso alla formazione del reddito del percipiente), il sostituto dovrà, altresì, compilare la nuova annotazione CG per precisare che il contribuente potrà presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente.
Da ultimo, come precisato dalla risoluzione n. 110/E del 29 luglio 2005 e dalla risoluzione n. 101/E del 17 maggio 2007, ai fini della deducibilità delle somme in esame, è opportuno ricordare che il recupero a carico del contribuente delle somme a suo tempo corrisposte deve obbligatoriamente avere luogo al lordo delle ritenute operate. In merito, infatti, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che “l’introduzione della predetta lettera d-bis) si è resa necessaria proprio in quanto il sistema dei rapporti tra Erario, sostituto e sostituito, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l’Ente erogatore ha versato all’Erario in qualità di sostituto”.
Fonte (Fisco7)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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