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Crediti di lavoro, prescrizione dal licenziamento o dimissioni


Ordine Informa

La prescrizione dei crediti di lavoro per i non tutelati dall’art.18 inizia a decorrere dalla data del licenziamento.
Dall’entrata in vigore della Legge Fornero di riforma del mercato del lavoro [1], la prescrizione di cinque anni dei crediti dei lavoratori dipendenti (per esempio: il pagamento dello stipendio) non può più iniziare a decorrere durante il rapporto, ma bisogna attendere la cessazione del rapporto medesimo. È quanto chiarito da una recente sentenza del Tribunale di Milano [2], e ciò perché – a seguito delle modifiche comportate dal Job Act – non esiste più, anche per le azione con più di 15 dipendenti, la cosiddetta tutela reale, ossia la possibilità, in caso di licenziamento illegittimo, di chiedere la reintegra sul lavoro (sanzione che è stata sostituita, in gran parte dei casi, con il risarcimento del danno).
Ma andiamo per ordine, e vediamo qual è la disciplina della prescrizione dei crediti da lavoro, e da quale momento la prescrizione, alla luce dei nuovi orientamenti, inizia a decorrere.
Prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro
Innanzitutto, i termini di prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto lavorativo sono differenti, a seconda della loro tipologia.
In particolare, si prescrivono in 10 anni:
– i diritti relativi al passaggio di qualifica;
– le erogazioni una tantum;
– l’accertamento della natura subordinata del rapporto;
– l’accertamento dell’inesistenza di un termine del rapporto;
– il danno per l’omesso versamento di contributi ed il danno contrattuale in generale;
– secondo la Cassazione, si prescrivono in 10 anni anche le indennità sostitutive di riposi e ferie non goduti, in quanto si tratta di un credito di natura risarcitoria e non retributiva.
Si prescrivono in 5 anni:
– il Tfr;
– l’indennità sostitutiva del preavviso;
– altre indennità connesse alla cessazione del rapporto;
– altri emolumenti corrisposti con carattere di periodicità.
Vige, infine, la prescrizione presuntiva, cioè una presunzione dell’estinzione del credito da lavoro, di un anno, per le retribuzioni erogate con cadenza non superiore al mese, e di 3 anni per quelle erogate con cadenza superiore. Si tratta, comunque, di una presunzione legale, suscettibile di essere rovesciata in giudizio.
Il problema
A lungo si è posto, in giurisprudenza, il problema del momento dal quale inizia a decorrere tale prescrizione; ciò sulla scorta della considerazione che, durante l’esecuzione del rapporto di lavoro, il dipendente potrebbe essere intimorito nel fare causa all’azienda, anche se per tutelare un proprio diritto, temendo il licenziamento.
In passato la giurisprudenza aveva risolto la questione nel seguente modo:
– in tutte le aziende per le quali valeva la tutela dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (cioè quelle con più di 15 dipendenti), in virtù del quale, in caso di licenziamento illegittimo scattava la reintegra, allora la prescrizione iniziava a decorrere dal momento della lesione del diritto (ossia anche durante il rapporto di lavoro). Per esempio: nel caso del mancato pagamento della mensilità di gennaio, i 5 anni di prescrizione sarebbero partiti dal mese successivo, ossia da febbraio. E ciò perché il dipendente non aveva nulla da temere, poiché, in caso di illegittimo licenziamento, sarebbe stato reintegrato (cosiddetto sistema della tutela reale);
– invece nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dove non vi era la copertura dell’articolo 18, allora la prescrizione iniziava a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (sia essa a seguito di licenziamento, dimissioni, ecc.). In tali casi, infatti, era previsto solo il risarcimento (cosiddetto sistema della tutela risarcitoria).
Il Job Act, però, come noto, ha cancellato la tutela reale per la maggior parte dei casi di licenziamento. Sicché i giudici hanno iniziato a domandarsi se la prescrizione ora debba iniziare a decorrere sempre dalla cessazione del rapporto di lavoro. E questa è stata la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Milano.
Decorrenza della prescrizione
La prescrizione dei crediti da lavoro che godono di garanzia costituzionale, secondo il prevalente orientamento Costituzionale, inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto: si tratta dei diritti irrinunciabili, come il diritto alle ferie, ai riposi, ed anche alla retribuzione (secondo un’interpretazione estensiva della Costituzione [3]).
Per quanto concerne gli altri diritti del lavoratore di natura non retributiva, o non aventi periodicità infrannuale, e comunque non garantiti costituzionalmente, cade quindi la tesi secondo cui la prescrizione debba decorrere in già durante il rapporto di lavoro. Essendo la tutela reale, con l’entrata in vigore della Riforma del Mercato del Lavoro 2012, praticamente azzerata, il lavoratore potrebbe ritenere rischioso domandare il riconoscimento dei propri diritti: per questo motivo, il Tribunale di Milano ha reputato inapplicabile la decorrenza della prescrizione fino a quando il lavoro non è cessato. E ciò a partire dall’entrata in vigore della Riforma Fornero.
[1] L. 92/2012.
[2] Trib. Milano, sent. n. 4660 del 16.12.2015.
[3] Art. 36 Cost.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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