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Cosa è l’ammortamento dell’assegno?


Ordine Informa

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’assegno bancario, se ne può fare denuncia al trattario e chiedere l’ammortamento con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui l’assegno bancario è pagabile. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell’assegno bancario (art. 69 L.A.). Ciò per quanto riguarda l’assegno bancario trasferibile.
Il giudice, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati dell’assegno bancario, ne pronuncia l’ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Malgrado la denuncia, il pagamento dell’assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.

Trascorso il termine indicato senza opposizione, o rigettata l’opposizione con sentenza definitiva, l’assegno bancario smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l’ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del Tribunale, comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l’opposizione, esigere il pagamento.

L’ammortamento estingue ogni diritto derivante dall’assegno dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l’ammortamento.

Per quanto riguarda l’assegno non trasferibile, non potendo tale assegno circolare, non si applica ad esso la procedura di ammortamento. Il prenditore però ha il diritto di ottenere un duplicato a sue spese, denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente (art. 73 L.A.).

Con ricorso al Presidente del Tribunale, il portatore dell’assegno bancario trasferibile può richiedere l’ammortamento del titolo nell’ipotesi di sottrazione, smarrimento o distruzione dello stesso e previa denuncia al trattario. Il Giudice, esperiti gli accertamenti necessari, emette decreto — da notificare al trattario — che contiene i dati dell’assegno e che ne pronuncia l’ammortamento e ne autorizza, salva opposizione, il pagamento col decorso di quindici giorni dalla pubblicazione del decreto sulla G.U. della Repubblica.

Il trattario è, tuttavia, liberato se effettua il pagamento a favore del detentore attuale dell’assegno prima che venga notificato il decreto.

Trascorso il termine di quindici giorni senza opposizione, o quando sia rigettata con sentenza definitiva l’opposizione, l’assegno bancario smarrito non ha più alcuna efficacia.

Nel caso di assegno bancario non trasferibile, invece, non è prevista la procedura di ammortamento, ma il portatore può richiedere un duplicato del titolo, a proprie spese, previa denuncia al traente ed al trattario dello smarrimento, distruzione o sottrazione.

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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