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Controlli a distanza: finalmente si modernizza l’articolo 4 dello Statuto


Ordine Informa

Lo schema di decreto legislativo sulle semplificazioni modernizza in misura rilevante l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, la norma che regola da oltre quarant’anni i controlli a distanza, ormai divenuta del tutto inadeguata rispetto all’odierno contesto tecnologico e produttivo.
Il progetto – che acquisterà forza di legge solo dopo il parere del Parlamento e la definitiva approvazione del Consiglio dei Ministri – cambia, innanzitutto, l’approccio complessivo verso gli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori: mentre la disciplina attuale fissa un divieto generale, superabile in via eccezionale tramite un accordo con le organizzazioni sindacali, la riforma dichiara legittimo in generale l’utilizzo di tali strumenti, ma subordina la possibilità di utilizzarli ad una doppia condizione.
La prima condizione è che tali strumenti siano impiegati per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale: quest’ultima indicazione è una novità rispetto al testo originario.
La seconda condizione è che l’installazione degli impianti sia autorizzata da un accordo collettivo, sottoscritto con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali; non cambia, per questo aspetto, il percorso da seguire per poter installare gli impianti di controllo – serve ancora un accordo sindacale – ma, come detto, muta la filosofia complessiva della norma, che non ruota più intorno a un divieto generale.
Per le imprese che hanno unità produttive situate in province differenti oppure in più regioni, viene riconosciuta la possibilità di raggiungere l’accordo con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il progetto di riforma conferma la possibilità – già riconosciuta dall’attuale normativa – di sopperire al mancato accordo con le rappresentanze sindacali tramite un’autorizzazione delle Direzioni Territoriali del Lavoro; scompare, tuttavia, la possibilità per le DTL di precisare le modalità tecniche che dovranno essere rispettate dal datore di lavoro per l’installazione degli impianti.
Anche per le autorizzazioni di questo tipo, si prevede la possibilità di accentrare il processo a livello nazionale (presso il Ministero del lavoro), per le imprese aventi sedi collocate su territori diversi.
Lo schema di riforma contiene poi una precisazione molto rilevante: il percorso di autorizzazione (sindacale o amministrativa) degli impianti non è necessario per gli strumenti che servono al dipendente per eseguire la prestazione lavorativa, e per quelli necessari per registrare gli accessi e le presenze. Tale disposizione dovrebbe evitare i tanti problemi che oggiAggiungi un appuntamento per oggi sorgono per l’arretratezza della disciplina vigente, che non sembra ammettere neanche la consegna di un semplice smartphone al lavoratore.
Altra novità di rilievo riguarda l’utilizzo delle informazioni raccolte tramite gli impianti di controllo a distanza installati in maniera regolare (quindi, con accordo sindacale oppure previa autorizzazione amministrativa). Secondo la nuova norma, tali informazioni sono utilizzabili “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”. Questa previsione può avere un impatto rilevante sul piano disciplinare, in quanto risolve ogni dubbio circa la possibilità di adottare un licenziamento o una sanzione conservativa facendo leva su immagini o dati raccolti tramite strumenti di controllo a distanza.
Per poter utilizzare i dati raccolti con gli strumenti di controllo, tuttavia, il datore di lavoro deve dare preventiva e completa informazione ai lavoratori circa l’esistenza di tali strumenti, e circa le modalità con cui gli stessi sono utilizzati.
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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