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Contributi previdenziali: retribuzioni eccedenti il massimale annuo


News Lavoro

Come stabilito dall’articolo 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori che rientrano nel sistema pensionistico contributivo la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Pertanto, il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile sia ai fini del versamento della contribuzione sia ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici.

Il datore di lavoro che abbia assunto a riferimento, per il calcolo della contribuzione dovuta, un imponibile contributivo eccedente rispetto a quello previsto, può chiederne la restituzione.

La circolare INPS 9 maggio 2019, n. 63 fornisce le indicazioni per la corretta rilevazione del regime contributivo applicabile e per il recupero della contribuzione indebita non prescritta.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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