Skip to main content

Contratto a termine e reintegro: calcolare l’indennità del lavoratore


Ordine Informa

La Corte Europea ha chiarito il presunto contrasto tra diritto UE e normativa italiana sul risarcimento per contratto a termine illegittimo. In seguito al ricorso di un lavoratore – vittima di un’assunzione a termine con irregolarità contrattuali – il tribunale italiano ha infatti ingiunto la trasformazione del tempo determinato in indeterminato, sottoponendo però alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali, prima ancora di definire l’importo del risarcimento al dipendente.
Le motivazioni:
– la possibile contraddizione tra l’indennità prevista dalla legge italiana (tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione) e il risarcimento ordinario previsto dall’art. 16, co. 2, Statuto dei Lavoratori (ultima retribuzione maturata dal giorno del licenziamento a quello del reintegro, sottratto quanto percepito nel periodo intercorso per altre attività di lavoro);
– il possibile contrasto con la Convenzione dei diritti dell’uomo, visto che una delle due sanzioni avvantaggia il datore di lavoro (riducendo l’importo dell’indennità): secondo la L. 183/2010, l’indennità non può superare le 12 mensilità, secondo lo Statuto sì.
La legge di riferimento
La Corte ha per prima cosa analizzato la clausola 4, p. 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE) sul divieto di discriminazioni nelle condizioni di lavoro tra tempo determinato e indeterminato: ma vale anche per l’indennità? Secondo la Corte (esprimendo un principio valido in tutti i Paesi UE), la clausola non va interpretata in senso restrittivo e, poiché l’indennità viene riconosciuta proprio a causa del lavoro, allora vi rientra. Tuttavia, non sussistono casi di discriminazione per calcolo delle indennità perché quella prevista:
• dalla L. 183/2010 riguarda il contratto a tempo determinato illegittimo (applicabile in questo caso);
• dallo Statuto dei Lavoratori riguarda il licenziamento (non applicabile in questo caso).
Resta facoltà degli Stati membri di introdurre un trattamento più favorevole, senza contravvenire all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Fonte (PMI)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X