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Contratti di somministrazione: comunicazione entro il 31 gennaio


Ordine Informa

Entro il 31 gennaio 2015, le Aziende che, nel corso dell’anno 2014, hanno instaurato contratti con le agenzie di somministrazione dovranno darne comunicazione alle RSU, ovvero alle RSA o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali provinciali di categoria dei lavoratori.
La contrattazione collettiva può individuare un termine diverso che vada oltre il 31 gennaio, in questo caso la disposizione contrattuale costituisce il termine effettivo anche ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio sotto riportato.
Cosa deve contenere la comunicazione per i lavori somministrati
La comunicazione, deve obbligatoriamente contenere:
• il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi
• la durata degli stessi;
• il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.
Non è necessario indicare il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.
L’invio potrà avvenire tramite consegna a mano, posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata.
La comunicazione annuale non è l’unica in quanto, prima del ricorso alla somministrazione, ovvero entro cinque giorni in caso di motivate ragioni di urgenza, l’Azienda è tenuta ad inviare un’informativa alle Organizzazioni Sindacali, contenente:
• il numero dei lavoratori somministrati;
• il motivo del ricorso alla somministrazione.
Pertanto, le comunicazioni obbligatorie sono due:
• una prima comunicazione alla stipula di ogni contratto di somministrazione, o entro i 5 giorni successivi in caso d’urgenza;
• una seconda comunicazione ogni 12 mesi, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, salvo diversa previsione contrattuale.
E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 e 1.250,00 euro:
• sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione;
• sia in caso di non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’Azienda utilizzatrice.
Con l’occasione ricordiamo che i lavoratori somministrati devono essere registrati sul Libro Unico del Lavoro all’ inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore.
(Fonte: Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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