Skip to main content

Congedo per matrimonio: senza comunicazione licenziamento nullo


Ordine Informa

È nullo il licenziamento della lavoratrice assente dal lavoro per matrimonio, anche se la stessa non ha previamente comunicato all’azienda l’allontanamento per il suddetto periodo. In particolare, la legge [1] vieta al datore di lavoro di intimare il licenziamento nel periodo che va dalla richiesta delle pubblicazioni delle nozze sino a un anno dopo la celebrazione del matrimonio. È quanto stabilisce una sentenza del tribunale di Milano [2].
Nella pronuncia in commento, il giudice ha decretato la nullità del licenziamento della lavoratrice sposatasi senza darne comunicazione al datore di lavoro: una nullità che viene stabilita dal codice delle pari opportunità.

In particolare la legge stabilisce quanto segue. È nullo il licenziamento della lavoratrice intimato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo che intercorre fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

Dunque, se il licenziamento viene intimato nel periodo dalla richiesta delle pubblicazioni sino ad un anno dopo la celebrazione esso si presume in automatico determinato proprio per via del matrimonio. Tale presunzione di nullità però può essere vinta da una prova contraria: l’azienda può cioè dimostrare una condotta gravemente colposa della lavoratrice nell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Nel caso di specie, il giudice ha dichiarato nullo il licenziamento di una parrucchiera subito dopo la scoperta delle nozze.

Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto di fruire di un congedo retribuito in occasione del matrimonio avente validità civile, con le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali di riferimento.

I contratti collettivi generalmente hanno uniformato la disciplina degli operai a quella degli impiegati. Attualmente l’unica differenza di rilievo tra le due categorie è rappresentata dal fatto che agli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative parte della retribuzione è corrisposta dall’Inps, mentre agli impiegati e agli operai dipendenti di aziende diverse da quelle sopra indicate il datore di lavoro deve corrispondere la normale retribuzione.

In occasione del matrimonio i lavoratori dipendenti hanno diritto ad un congedo retribuito, solitamente della durata di 15 giorni.

I contratti collettivi generalmente escludono dal diritto al congedo matrimoniale i lavoratori in prova.

La fruizione del congedo inizia in occasione del matrimonio, ma qualora ciò non sia possibile per esigenze di produzione aziendale, tale periodo deve essere concesso o completato entro i 30 giorni successivi al matrimonio.

Il congedo, che deve essere richiesto al datore di lavoro in anticipo rispetto alla data di fruizione, non può essere computato nel periodo di ferie annuali né coincidere con il preavviso. La sentenza in commento ha però stabilito che la mancata comunicazione non è motivo valido per intimare il licenziamento.

[1] D. lgs. n. 198/2006.

[2] Trib. Milano sent. n. 1689/2016 del 7.06.2016.

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X