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Con la riforma delle mansioni cambia anche l’obbligo di repechage?


Ordine Informa

Il Decreto recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni “Codice dei Contratti” introduce cambiamenti a dir poco epocali dell’art. 2103 cod. civ. riformulando la norma e di fatto cancellando l’obsoleto principio dell’equivalenza delle mansioni tanto inviso al datore di lavoro.
Nella precedente versione il lavoratore doveva “essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”.

La norma di fatto impediva ogni arretramento nella carriera di un lavoratore presso la stessa azienda. Volendo provocatoriamente semplificare, se un dirigente di una multinazionale diventava country manager o responsabile EMEA di una funzione doveva mantenere tale posizione fino alla cessazione del rapporto di lavoro o alla pensione. Provate voi a spiegarlo ad attoniti general counsel!

L’art. 3 del Codice dei Contratti sostituisce le mansioni equivalenti con quelle “riconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Con questa modifica il datore di lavoro potrà pertanto finalmente sostituire il country manager assegnandogli un ruolo anche inferiore ma che sia compatibile con l’inquadramento dirigenziale.

Ma c’è dell’altro. La precedente versione dell’art. 2103 non consentiva alcuna forma di demansionamento vietando ogni patto contrario.
La nuova norma, recependo un orientamento giurisprudenziale, peraltro non unanime, abbatte anche questo tabù. In caso di riorganizzazione degli assetti aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore sarà possibile assegnare quest’ultimo a mansioni corrispondenti a un livello di inquadramento inferiore purchè rientranti nella medesima categoria e in ogni caso mantenendo la stessa retribuzione. Tuttavia, anche la retribuzione e la categoria di inquadramento potranno essere modificate nelle sedi ex art. 2113 cod. civ. e avanti le commissioni di conciliazione. Un notevole passo in avanti verso la flessibilità.

Dulcis in fundo la nuova norma estende il limite temporale superato il quale il lavoratore adibito a mansioni superiori acquisisce automaticamente il trattamento corrispondente all’attività svolta, il quale passa da 3 a 6 mesi.
Si segnala infine che il nuovo art. 2103 cod. civ. introduce un obbligo formativo nei casi di mutamento di mansioni (ove necessario). La norma specifica che il mancato assolvimento di quest’obbligo non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione a nuove mansioni. E’ dunque ipotizzabile un risarcimento del danno alla professionalità nel caso di mancata osservanza dell’obbligo da parte del datore di lavoro e ove si dimostri che la formazione fosse effettivamente necessaria per assolvere le nuove mansioni.
Apparentemente la nuova norma non può che riscuotere un plauso dagli accaniti sostenitori della flessibilità…. ma un fantasma si aggira sulla testa dei datori di lavoro… il temuto obbligo del repechage.
Il paradosso è che il nuovo art. 2103 cod. civ. aumenta senz’altro la flessibilità in corso del rapporto di lavoro ma potrebbe ucciderla in caso di cessazione dello stesso.
Sdoganando e di fatto liberalizzando l’assegnazione a mansioni inferiori il nuovo art. 2103 rischia di essere inconsapevole fonte di ispirazione per rivoluzionari orientamenti giurisprudenziali i quali, fino a oggi forse inibiti dal concetto di equivalenza, in linea con la nuova norma potrebbero estendere la portata del repechage a posizioni implicanti mansioni inferiori all’interno della stessa categoria di inquadramento o, per orientamenti più radicali, anche a categorie inferiori.
Secondo l’attuale orientamento giurisprudenziale questa ipotesi si verifica soltanto nel caso in cui il lavoratore abbia manifestato, prima del licenziamento, la propria disponibilità all’assegnazione a mansioni inferiori. Se in virtù di un nuovo orientamento l’offerta di posizioni inferiori, ove esistenti, fosse obbligatoria anche senza preventivo consenso del lavoratore in tutti i casi di licenziamento economico, gli stessi accaniti sostenitori della flessibilità questa volta si accanirebbero con il legislatore che ha perso un’occasione importante per introdurre una norma chiara che affronti il tema, oggi soltanto giurisprudenziale, del repechage.
(Autore: Avv. Pasquale Siciliani)
(Fonte: lavoroeimpresa.com)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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