Skip to main content

Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio: rinvio nuova procedura


Ordine Informa

Il D.Lgs. n. 81/2015 attuativo del Jobs Act prevede modifiche anche per il lavoro accessorio (artt. 48-49), tra cui le nuove modalità di comunicazione alla DTL dei dati anagrafici e del luogo della prestazione di lavoro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota direttoriale del 25 giugno scorso, sulla nuova procedura per la comunicazione di inizio prestazione, ha reso noto che resta valida la procedura attualmente in uso, ovvero la denuncia telematica all’INPS e agli Istituti previdenziali,​ fino a quando il Ministero non terminerà i necessari approfondimenti e adeguamenti delle procedure telematiche.

In generale, se il committente è un’impresa o un professionista deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente dati anagrafici e luogo della prestazione di lavoro nei trenta giorni successivi.

Quest’ultimo adempimento tuttavia, chiarisce il Ministero, dovrà ancora essere assolto con l’INPS secondo le seguenti modalità:

• per i committenti muniti di PIN: servizi online – lavoro occasionale accessorio, committenti /datori di lavoro;

• per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): servizi online – lavoro occasionale accessorio – attivazione voucher INPS;

• per i delegati: servizi online – lavoro occasionale accessorio – consulenti associazioni e delegati;

• contact center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso o al n. 06164164, a pagamento, da cellulare;

• presso una sede INPS.

Tra le altre novità, entrate in vigore dal 25 giugno, si ricorda il limite annuo per i voucher lavoro, portato a 7.000 euro (dagli attuali 5.000) per la totalità dei committenti o professionisti nel corso dell’anno.

Fonte: Ministero del Lavoro – Nota direttoriale del 25 g​iug​no 2015


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X