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COMPENSAZIONE IN F24 DEL BONUS 80 EURO


Ordine Informa

Il sole24ore ha pubblicato nei giorni scorsi diversi articoli sul bonus 80 euro sostenendo alcune posizioni interpretative molto discutibili.
Ed in particolare le questioni controverse sono sostanzialmente due:
1. Se ai fini della compensazione in F24 del bonus sopra indicato bisogna tenere conto dei limiti e delle conseguenti disposizioni riferite al divieto di compensare crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo l’obbligo fino a concorrenza di cui all’art. 31, DL 78/2010, nonché all’obbligo di asseverazione del credito compensato se superiore al limite di 15.000 euro di cui all’art. 1, c. 574 legge 147/2013;
2. la seconda questione riguarda la possibilità di compensare in F24 il bonus con tutte le imposte e tributi che transitano in F24 e quindi non soltanto con ritenute e contributi come previsto dal testo originario del DL. 66/2014.
Con riferimento alla prima questione occorre innanzitutto risalire alle motivazioni che hanno portato il legislatore ad introdurre i limiti indicati. L’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dall’1 gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.
Nella definizione di imposte erariali nel tempo sono state comprese le imposte dirette, l’Iva e le altre imposte indirette, nonché Irap e addizionali regionali e comunali all’Irpef (cfr. AE circolare 4/2011 e 13/2011).
In via generale l’imposta è un prelievo coattivo di ricchezza effettuata al cittadino e i relativi crediti sono quelli che nascono dalle normali dinamiche economiche che interessano i contribuenti e nella fattispecie quando il prelievo erariale è stato effettuato in misura superiore al dovuto.
L’art. 1 del DL 66/2014 al fine di ridurre il cuneo fiscale ha stabilito che per una determinata platea di soggetti “è riconosciuto un credito”.
Appare evidente che sia la finalità della disposizione, sia la natura del credito riconosciuto, in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di “credito derivante da imposta erariale”. E’ bene evidenziare che il credito in esame nasce da un atto legislativo e quindi al di fuori dell’ambito delle imposizioni erariali

La circostanza che l’importo sia concesso anche per il tramite dei sostituti di imposta non altera la natura sopra descritta.
Ne consegue che il sostituto di imposta può (anzi deve) corrispondere il bonus ai lavoratori interessati e legittimamente può compensare tale credito anche se è destinatario di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.
Ad analoga conclusione si perviene analizzando l’art. 1, comma 574 della legge n. 147/2013 secondo cui a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità.
E’ evidente la finalità di contrasto dell’evasione fiscale ed dunque anche in questo caso possono essere richiamate le medesime argomentazioni sopra riportate per ritenere non applicabile tale limite alla compensazione del bonus di 80 euro.
Con riferimento alla seconda questione, la Fondazione già con circolare n.11 del 5 maggio 2014, aveva immediatamente interpretato la norma ritenendo applicabile solo la compensazione interna aggredendo in via prioritaria l’irpef e residuale i contributi INPS.
L’Agenzia delle Entrate con una successiva risoluzione n.48/E del 7 maggio 2014 ha istituto il codice tributo 1655 denominato ” Recupero da parte dei sostituti d’imposta” cambiando completamente lo scenario di riferimento.
L’emanazione della risoluzione 48, e a partire dalla stessa data del 7 maggio, si ritiene debba essere interpretata come una chiara volontà amministrativa di consentire la compensazione con tutti i debiti che transitano nel modello F24 e non soltanto con le imposte e i contributi.
La circostanza che il testo legislativo sia adeguato successivamente alla risoluzione, ossia in sede di conversione del DL 66/2014 a nulla rileva.
D’altronde, non ci sarebbe stato bisogno di istituire un codice tributo per compensare in F24 se non ci fosse stata la chiara volontà di aprire completamente a questa forma di recupero. Se l’Agenzia avesse avuto l’intenzione di limitare la compensazione solo alle ritenute e ai contributi non ci sarebbe stato bisogno di anticipare l’istituzione di un codice tributo specifico poiché avrebbe operato ordinariamente la compensazione interna prevista dalla norma.
Si tratta dunque, di uno dei casi già verificatesi in passato nella gestione amministrativa e lavoristica secondo cui interventi di prassi amministrativa anticipano comportamenti che solo successivamente ricevono una copertura legislativa.
Pertanto, anche in questo in occasione della scadenza del 16 giugno prossimo, il sostituto di imposta si ritiene potrà compensare il credito di 80 euro con tutti i debiti presenti in F24 indipendentemente dalla natura


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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