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Come si fa una transazione e un saldo e stralcio


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Cos’è una transazione e un saldo e stralcio, quando è possibile, il contenuto, la forma scritta e orale, l’annullamento e la revoca.
Si parla spesso di transazione e di “saldo e stralcio”, specie in periodo di forte indebitamento: in tal caso l’accordo tra creditore e debitore è auspicabile per entrambi, il primo perché ottiene la certezza del recupero di parte delle somme, il secondo perché riesce a strappare condizioni di pagamento più favorevoli con uno sconto o una dilazione o entrambi.

Transazione e accordi “saldo e stralcio” sono anche due lati della stessa medaglia, ed è questa la ragione per cui spesso li si usa indistintamente. Cerchiamo allora di comprendere come funzionano e quando vi si può far ricorso.

Cos’è una transazione

La transazione, infatti, è un accordo tra due o più parti in lite tra loro, volto a porre fine ad una controversia già insorta (anche se sfociata in una causa). La lite viene chiusa con “reciproche concessioni”: ciascun soggetto, cioè, rinuncia a una parte delle proprie pretese. Se la rinuncia è solo di uno dei due non si ha una vera e propria transazione. La transazione, quindi, costituisce un vero e proprio contratto (anche se orale o scritto senza forme particolari), che riscrive e regolamenta da capo i rapporti tra le parti e, se adempiuto, cancella i precedenti diritti e doveri tra le stesse.

Si può avere una transazione in qualsiasi ambito del vivere comune: si pensi a una controversia sul confine tra due terreni, sull’esecuzione di lavori su un immobile, su un inadempimento contrattuale.

Cos’è il saldo e stralcio

Il saldo e stralcio, invece, è un termine di uso comune, non derivato dal diritto, ma dalla pratica commerciale. In genere si usa chiamare in questo modo l’effetto dell’intesa tra creditore e debitore con cui il primo consente al secondo una riduzione della somma da pagare, a fronte però di un immediato pagamento. Esso, dunque, consegue a un precedente accordo, ossia a una transazione che, come detto, può essere orale o scritta. Se, tuttavia, le parti non hanno formalizzato preventivamente l’accordo, è bene che al pagamento del “saldo e stralcio” il creditore rilasci una ricevuta, con quietanza di pagamento, in cui indica che il pagamento “viene accettato a totale tacitazione della pretesa e, quindi, a saldo e stralcio del maggior debito di euro…”.

Quando è possibile la transazione e il saldo e stralcio?

I diritti oggetto della lite devono essere disponibili, a pena di nullità della transazione. Per esempio, non sono disponibili i diritti del lavoratore: per cui – a meno che l’accordo non avvenga in sede protetta (ossia presso i sindacati o la Direzione del Lavoro) – se l’azienda, con il benestare del dipendente, gli versa un importo inferiore rispetto a quello dovuto per legge, l’accordo si considera come mai concluso e il lavoratore, anche in futuro, potrebbe richiedere le maggiori somme.

Indisponibili sono anche i diritti conseguenti alla capacità delle persone, diritti della personalità o diritti e doveri della famiglia (salvo quelli di natura patrimoniale come, per esempio, l’assegno di mantenimento o quello divorzile).

Chi può transigere?

Le parti della transazione possono essere persone fisiche, società o altri enti, purché siano capaci di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

L’eventuale incapacità di agire di una delle parti rende invece la transazione annullabile.

Ad esempio, è nulla la transazione per mancanza in uno dei contraenti della capacità di disporre dei diritti controversi, quando essa ha ad oggetto la determinazione dei confini tra due fondi ed è stipulata da un soggetto che non è il proprietario (o un suo rappresentante); oppure quando è stipulata per prevenire una contesa inerente la prosecuzione della locazione d’immobile fra il conduttore e una persona diversa dal locatore, senza procura di quest’ultimo.

Qual è il contenuto di una transazione?

La transazione deve contenere:

– la specificazione della controversia in atto o prevista tra le parti;

– la comune volontà di porre fine alla controversia;

– le reciproche concessioni (v. dopo);

– il nuovo regolamento di interessi che viene a sostituirsi a quello precedente, a cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite.

Cosa sono le reciproche concessioni?

Le parti compongono la lite facendosi reciproche concessioni: ciascuna di esse deve cioè sacrificare parzialmente (mai interamente) le proprie pretese e/o contestazioni.

Mediante queste concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

La transazione è valida anche se le parti non indicano in modo preciso e dettagliato nell’atto le tesi contrapposte e le reciproche concessioni: è sufficiente che l’insieme dei diritti sacrificati dall’uno e dall’altro contraente possa desumersi, sinteticamente ma con certezza, dal nuovo regolamento di interessi.

Non è necessario che le reciproche concessioni siano equivalenti: una parte, ad esempio, potrebbe “cedere” più dell’altra, specie se è conclamato il torto di una delle due. È quindi valida la transazione anche se c’è squilibrio economico tra le concessioni.

Ad esempio, le reciproche concessioni possono consistere in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, che realizza una riduzione a metà tra le prospettazioni iniziali.

In assenza di concessioni reciproche, la transazione è nulla.

Che forma può avere una transazione?

La transazione non ha obblighi di forma, per cui può essere scritta o orale. Tuttavia deve essere in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) solo quando:

– ha ad oggetto controversie relative a beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti ad essi assimilati, beni mobili registrati. Ad esempio deve essere scritta quando riguarda la proroga del termine per stipulare il contratto definitivo di vendita immobiliare;

– è conclusa con la pubblica amministrazione;

– ha ad oggetto una lite sulla falsità di documenti, ai fini della sua omologazione.

È comunque nell’interesse delle parti redigerla per iscritto per poter dare prova che il precedente rapporto è stato sostituito da uno nuovo.

Se redatta in forma pubblica da notaio o da altro pubblico ufficiale la transazione ha poi efficacia di titolo esecutivo: il che significa che, se non adempiuta, può consentire l’esecuzione forzata e il pignoramento.

Anche se la transazione è orale, si può utilizzare come prova la quietanza a saldo, rilasciata successivamente al pagamento, in cui risulta l’espressa intenzione di risolvere la controversia e vi sia un riferimento alle reciproche concessioni.

La transazione di regola non può essere provata per testimoni.

È possibile per una parte ritrattare una transazione già firmata?

Si, solo nel caso di transazione relativa a uno specifico e determinato affare a condizione che, dopo l’accordo, una parte scopra dei documenti che dimostrano che la controparte non aveva alcun diritto. Si può così agire in giudizio chiedendo l’annullamento della transazione.

Non si può invece chiedere l’annullamento della transazione che riguarda in generale tutti gli affari intercorsi tra le parti, a meno che i documenti successivamente scoperti non siano stati occultati da una di esse.

Ovviamente, se c’è l’accordo di entrambe le parti (cosiddetto mutuo consenso) è possibile la revoca della transazione e la sostituzione con un nuovo ulteriore accordo.

(Fonte: La Legge per Tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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