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Come si calcola la prescrizione dei reati


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Dopo un determinato periodo di tempo senza la sentenza, lo Stato rinuncia a punire il colpevole: i criteri giuridici di calcolo della prescrizione dei reatiLa prescrizione è una causa di estinzione del reato nel senso che, trascorso un determinato periodo di tempo senza che sia stata emessa sentenza definitiva, lo Stato rinuncia a perseguire l’autore di un reato il quale, appunto, sarà dichiarato prosciolto per estinzione del reato [1]. Prima di vedere più in dettaglio quali sono i criteri di calcolo del tempo necessario a prescrivere, è opportuno chiarire che, oltre all’istituto della prescrizione del reato, il codice penale prevede anche il diverso istituto di prescrizione della pena [2].

Nel corso degli anni l’istituto della prescrizione del reato ha subito diversi interventi legislativi che ne hanno modificato i limiti ed i criteri di calcolo. La più nota riforma è quella conosciuta, anche dal pubblico dei non addetti ai lavori, che con il nome di legge “ex Cirielli” [3].

In linea generale, a parte singole e specifiche eccezioni (come è previsto, ad esempio, per il nuovo reato di omicidio stradale per il quale i termini di prescrizione sono raddoppiati), al fine di determinare il tempo necessario a prescrivere si deve fare riferimento alla pena massima stabilita dalla legge per il reato in imputazione, con un minimo di 6 anni per i delitti e di 4 anni per le contravvenzioni [4].

In questo calcolo non deve tenersi conto delle circostanze aggravanti (sono circostanze aggravanti quelle che determinano un aumento di pena, come ad esempio l’aver agito con crudeltà o per motivi futili) né di quelle attenuanti (che determinano cioè una diminuzione della pena, come ad esempio l’aver agito per agito per motivi di particolare valore morale o sociale o in stato di ira).

Si tiene però conto di 2 tipi di circostanze: quelle che determinano un aumento di pena superiore ad 1/3 (cd. circostanze ad effetto speciale), e di quelle che comportano una pena di specie diversa (cd. circostanze speciali).

In alcuni casi la legge può prevedere una pena alternativa a quella detentiva e pecuniaria nel qual caso la prescrizione matura in tre anni.

Deve però tenersi in conto che la legge prevede delle cause di sospensione e di interruzione del corso della prescrizione che determinano un aumento del tempo necessario a prescrivere [5].

Per determinare il tempo di prescrizione di un reato, come poco sopra si diceva, si deve tener conto della pena massima stabilita dalla legge per il reato in imputazione, con un minimo per i delitti comunque non inferiore a sei anni, e non inferiore a quattro anni per le contravvenzioni, senza tener conto di circostanze aggravanti e/o attenuanti.

In pratica cosa significa? Come va operato il calcolo?

Cercherò di spiegarlo con un esempio facilmente comprensibile partendo dal reato di lesioni personali [6]. Il reato in oggetto, che si configura quando volontariamente si procurano delle lesioni ad altra persona, è punito con la pena della reclusione che va da 3 mesi a 3 anni.

Applicando la regola generale, secondo la quale per determinare il tempo di prescrizione deve aversi riguardo alla pena massima stabilita dalla legge, si ricaverebbe che il reato di lesioni personali si prescrive nel termine di 3 anni. Attenzione però perché è previsto che, in ogni caso, il tempo necessario alla prescrizione, quando si parla di delitti, non può essere inferiore a sei anni.

Nel nostro caso, trattandosi di delitto (il reato è punito con la reclusione) il tempo minimo necessario a prescrivere, non può essere inferiore a 6 anni. A questo termine va aggiunto, in linea generale, un aumento di 1/4 per l’operatività delle cause di sospensione e/o interruzione, ragione per la quale possiamo dire che, fatta salva l’operatività di ulteriori specifiche circostanze (ad es. la recidiva dell’imputato) il reato di lesioni personali si prescrive in 7 anni e mezzo (6 anni di base + 1/4 di 6 anni).

Alla recidiva, argomento complesso, dedicherò specifico approfondimento in un altro articolo, per ora ai nostri fini è sufficiente rimarcare il fatto che, per gli imputati recidivi (che sono già stati condannati per altri reati) è previsto non solo un aumento di pena in caso di condanna, ma anche un corrispondente aumento dei termini di prescrizione che varia a seconda della caratteristiche della recidiva.

Per il recidivo reiterato (è recidivo reiterato colui che è stato già condannato più di una volta) è previsto, ad esempio, che il tempo necessario alla prescrizione possa arrivare sino a 10 anni, ovvero, per chi è stato dichiarato delinquente abituale, anche sino a 12 anni.

Come si vede, al calcolo determinato in forza dei criteri di base, vanno aggiunte tutta una serie di circostanze specifiche che comportano differenze sostanziali a seconda della specificità della vicenda e dell’imputato. In linea di massima possiamo dire che il criterio base (il massimo della pena previsto dalla legge con il limite dei 6 anni per i delitti e di 4 anni per le contravvenzioni) è operativo sino a quando non viene compiuto alcun atto del procedimento penale.

Se, ad esempio, Mario Rossi oggi commette un reato punito con pena sino a 4 anni di reclusione, il reato commesso sarà da considerare prescritto nel termine di 6 anni se, in tutto questo tempo, non è stato compiuto alcun atto del procedimento penale (immagina che il reato viene scoperto dagli investigatori solo molto tempo dopo la sua commissione).

Nel momento in cui, invece, inizia il procedimento penale con l’emissione di formali provvedimenti giudiziari, i criteri di calcolo devono essere sviluppati tenendo conto di tutta la serie di circostanze specifiche e personali cui si è fatto riferimento, in forza delle quali il termine necessario alla prescrizione varia da caso a caso e da imputato ad imputato. 

[1] Sul tema ho scritto altro articolo “La prescrizione dei reati nel codice penale” al quale si rinvia per approfondimenti.

[2] Art. 172 cod.pen.

[3] Si tratta della legge 251/2005, nota al grande pubblico per l’eco polemico che ne derivò per l’applicabilità ad alcuni dei processi ai quali era sottoposto l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi.

[4] La differenza tra delitti e contravvenzione è determinata sulla base della pena prevista dalla legge: reclusione e multa per i delitti; arresto e ammenda per le contravvenzioni.

[5] Per approfondimenti vedi nota [1].

[6] Art. 582 co 1 cod.pen “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”.

(Autore: Antonio Ciotola)

(Fonte: La legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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