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Co.co.co., maternità sul lavoro


Ordine Informa

L’Inps nella circolare n. 109/2018, spiega che Co.co.co., professionisti senza cassa e altri parasubordinati, hanno diritto all’indennità di maternità o di paternità per 5 mesi (2 prima e 3 dopo la data presunta parto) anche se continuano a lavorare.
Inoltre, il congedo parentale è passato da 3 a 6 mesi, fruibili fino al terzo anno di età (in precedenza un anno), anche a giorni ma non ad ore.
Congedo obbligatorio. La prima novità rende non più necessario astenersi dal lavoro per avere la tutela economica. Pertanto, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità (quest’ultima nei casi previsti: morte o grave infermità della madre, ecc.), non è più necessario produrre le dichiarazioni di astensione dal lavoro e la presenza di compensi, nel periodo di congedo, non ne vieta l’erogazione. Le nuove regole valgono sia per gli eventi parto che per le adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.
Ai fini del diritto all’indennità, invece, continua a essere necessario il possesso, da parte del lavoratore, del requisito contributivo di tre mensilità, dovute o versate, all’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del congedo.
(Fonte: Inps)
(Autori: AM)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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