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CIGS – Calcolo del limite di ore autorizzabili – Pubblicata la circolare del MInistero


Ordine Informa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, lo scorso 28/08/2017, la circolare n. 16 con la quale fornisce alcune precisazione in merito al calcolo del limite di ore di CIGS autorizzabili per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale. A decorrere dal 24/09/2017, troverà infatti piena efficacia l’art. 22, comma 4, del D.L.gs n. 148 del 2015 che fissa un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS, in riferimento alle due causali sopraindicate, che possono essere autorizzate. La norma stabilisce che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. Ai fini della verifica delle ore lavorabili nell’unità produttiva, il Ministero chiarisce che assume rilievo l’indicazione, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, come, peraltro, già previsto dall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Dall’analisi di tali dati indicati dall’azienda è possibile individuare il numero di ore contrattualmente lavorabili, con riferimento alla platea di tutti i lavoratori, che costituiscono l’organico dell’unità produttiva, mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, su cui calcolare il limite dell’80 per cento delle ore di sospensione autorizzabili. Poiché il numero di ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato è un dato che può essere oggetto di modifica durante il periodo temporale preso in considerazione, il dato esposto dall’azienda relativo al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, costituisce il parametro fisso di riferimento su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili. Il Ministero precisa che la disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, innanzi citato, trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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