Skip to main content

CIGO industria edilizia: chiarimenti sulla presentazione delle domande


News Lavoro

Dall’esame dei ricorsi sottoposti al Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti, è emerso che le aziende che presentano domanda di CIGO per Eventi Oggettivamente Non Evitabili (EONE) omettono di indicare il giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa nel momento in cui l’evento, che ha determinato la sospensione stessa, si verifica nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo.

Con il messaggio 31 ottobre 2017, n. 4275 si informa che l’azienda è tenuta a valorizzare l’apposito campo “data inizio effettivo” presente sul modulo di domanda, necessario ai fini dell’individuazione dell’esatto giorno in cui ha inizio la sospensione e, nel caso di istanze per EONE, per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l’evento. In assenza di tale indicazione viene considerato come inizio della sospensione dell’attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

Qualora l’azienda ometta la compilazione del campo “data inizio effettivo”, la struttura territoriale competente attiverà la procedura di cui all'articolo 11, comma 2, decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, chiedendo all’azienda di fornire il dato mancante.

La domanda unica comprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi, per non incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo. In alternativa, l’azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.

 Nei casi di rigetto della domanda, l’azienda potrà presentarne una nuova se ancora nei termini. Nel caso in cui il provvedimento di rigetto non venga notificato in tempo utile per permettere un secondo invio, è possibile, in via di autotutela, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti a eventi meteo per i quali l’originaria istanza risulti nei termini. Il provvedimento si applica per le sole istanze di CIGO che alla data del 31 ottobre 2017 risultano in corso di istruttoria o, se definite, che sono oggetto di ricorso non ancora deciso.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X