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Chi è il medico competente o medico del lavoro


Ordine Informa

Il medico competente, conosciuto anche come medico del lavoro, è colui che collabora con il datore di lavoro per la tutela della salute e la sorveglianza sanitaria dei dipendenti.
Secondo la definizione fornita dall’art. 2, lett. h), D.Lgs. 81/2008, il medico competente è il medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, effettua la sorveglianza sanitaria e svolge tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
L’attività di collaborazione del medico competente, già prevista dall’abrogato art. 17 D.Lgs. 626/1994, ma limitata alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, è stata ampliata dal D.Lgs. 81/2008 che, nell’art. 25, la estende anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Ai sensi dell’art. 38, co. 1, D.Lgs. 81/2008, il medico competente deve possedere uno dei seguenti titoli:
— specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
— docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
— autorizzazione di cui all’art. 55 D.Lgs. 277/1991;
— specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Relativamente a questi ultimi due titoli, trattandosi di specializzazioni nel cui corso di studi non sono previsti tutti gli insegnamenti della medicina del lavoro, lo stesso art. 38, al comma 2, precisa che tali medici sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari che saranno definiti con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. Inoltre, i medici che dimostrino, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008), di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività;
— con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, aver svolto l’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario parte pare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs. 229/1999, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e quindi a partire dal triennio 2011-2014.
I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
Come precisato dal decreto del Ministero del lavoro del 4 marzo 2009, il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l’interessato, l’obbligo di comunicare il possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio all’Ufficio indicato all’art. 1, co. 1, della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.
Inoltre, il medesimo decreto, all’art. 3 precisa che il Ministero del lavoro effettua con cadenza annuale verifiche, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati e che l’esito negativo della verifica comporta la cancellazione d’ufficio dall’elenco dei medici competenti. Tale obbligo è un unicum, poiché per nessun’altra specializzazione medica è richiesto un adempimento così specifico.
Tutti i medici devono partecipare al programma di aggiornamento continuo in medicina, ma per nessun’altra specializzazione è previsto l’obbligo che tale aggiornamento venga eseguito nella percentuale del 70% nel settore specifico e, soprattutto, in nessun caso è prevista la cancellazione d’ufficio da un qualsivoglia elenco.
Come accennato, i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di medico competente sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute; infatti, il comma 4 dell’art. 38 D.Lgs. 81/2008 prevede che i medici in possesso dei titoli e dei requisiti idonei e previsti dal comma 1 dello stesso articolo, sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
(Autore: Edizioni Giuridiche Simone)
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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