Skip to main content

Certificato malattia lavoratori marittimi all’estero: precisazioni


News Lavoro

Il Ministero della Salute fornisce assistenza sanitaria e ha funzioni medico legali sul personale navigante. 
Nella categoria dei naviganti è incluso anche il personale aeronavigante del settore volo, che non rientra tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS.

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, a quello a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo e al personale in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell’armatore.

Il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAF-SASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Con il messaggio 31 maggio 2018, n. 2184 si forniscono chiarimenti sui modelli da utilizzare, si illustrano gli aspetti correlati ai requisiti della certificazione sanitaria per le specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi e si forniscono chiarimenti sulla competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia.

Nel messaggio, inoltre, si forniscono precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea per i casi di eventi di malattia insorta durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trova in un Paese al di fuori della UE in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute, ed eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X