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Cercare di dare un bacio a una ragazza è tentata violenza sessuale 


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Anche se il bacio è sulla guancia si configura il reato con riduzione della pena per la minore gravità del fatto.Un bacio rubato… che sarà mai! Non per i giudici della Cassazione per i quali, tentare di dare un semplice bacio sulla guancia e, dopo di questo, “provarci” una seconda volta nonostante il rifiuto della donna costituisce tentativo di violenza sessuale. Beninteso, non una violenza consumata, ma tentata, quindi non andata a buon fine, ma comunque punibile. Ovviamente, per stabilire la colpevolezza pesa pur sempre il giudizio sul comportamento complessivo dell’agente e sulla coartazione usata nei confronti della vittima. Fatto sta che non c’è bisogno di lambire le zone erogene per andare in carcere perché, a detta dei Supremi giudici, basta la guancia a far scattare il reato. È questo, in estrema sintesi, il nocciolo di una sentenza emessa qualche giorno fa [1].

Nel caso di specie – si legge testualmente nella sentenza – veniva condannato un uomo per aver costretto una donna a subire “atti sessuali” consistiti in un bacio sulla guancia e tentando di compierli in una seconda occasione. Il giudice di primo grado aveva qualificato entrambi gli episodi come tentata violenza sessuale, tesi condivisa dalla Cassazione.

È vero, la condotta può essere ben considerata come “di minore gravità” [2] rispetto alla violenza sessuale pura e semplice e pertanto il colpevole può contare su una riduzione della pena fino a massimo 2/3. Ma pur sempre di reato si tratta e di procedimento penale per aver tentato di baciare la guancia della donna non consenziente.

La prova della violenza sessuale

Come abbiamo già spiegato nell’articolo “La vittima è testimone nel processo penale”, qualora non vi siano testimoni della violenza, il giudice può fondare la propria decisione di colpevolezza solo sulle dichiarazioni della vittima, previa scrupolosa valutazione dell’attendibilità della stessa. Dunque, non è possibile dire, almeno nel processo penale “è la mia parola contro la sua”, perché “la sua”, ossia quella della persona offesa, è considerata una prova, mentre tale non è quella del colpevole. Diversamente, i reati che si consumano “a tu per tu” non potrebbero mai essere puniti.

[1] Cass. sent. n. 13940/2016.

[2] Art. 609bis co. 3, cod. pen.

(Fonte: La legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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