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Cassazione: licenziamento in tronco per i furbetti del cartellino


Ordine Informa

La Cassazione con sentenza nr. 10842 del 25 maggio 2016 ha dichiarato legittimo il licenziamento in tronco per i furbetti del cartellino

La Cassazione, con sentenza nr. 10842 del 25 maggio 2016 ha dichiarato la legittimità del licenziamento in tronco per i cosiddetti furbetti del cartellino, ovvero nel caso in cui il lavoratore, anche solo per una volta, si fa strisciare il badge dal collega.

Il Caso ha riguardato un dipendente di Poste Italiane che, coinvolto in un incidente stradale, si era fatto strisciare il badge dal collega, al fine di far risultare l’entrata in ufficio alle ore 11.35 ed essersi, invece, effettivamente presentato in ufficio alle ore 12.25.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello, avevano confermato la legittimità del licenziamento imposto al dipendente ritenendo tale comportamento giustificativo della massima sanzione disciplinare del licenziamento, in considerazione “dell’intensità dell’elemento soggettivo della condotta del lavoratore il quale, all’esito dell’evento imprevedibile occorsogli, ben avrebbe potuto comunicare alla parte aziendale possibile ritardo in entrata invece di predisporre l’articolato meccanismo con il quale, coinvolgendo un collega a ciò aduso, ha provveduto ad alterare il sistema di registrazione dell’nizio della propria attività lavorativa”.

Dello stesso avviso è la Cassazione la quale ribadisce che tale comportamento, oltre a rappresentare un cattivo esempio per tutti i dipendenti ed essere “gravemente irregolare, assolutamente anomalo, inadempiente agli obblighi inerenti il proprio ufficio, e contrario agli interessi del datare di lavoro” viene a ledere in misura significativa il vincolo fiduciario che deve esistere tra il datore e il lavoratore e, come tale, giustificativo del licenziamento.

Per consolidata giurisprudenza, la ricostruzione del concetto di giusta causa nell’ambito del licenziamento disciplinare, “deve essere svolto in base agli specifici elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie concreta, quali tipo di mansioni affidate al lavoratore, il carattere doloso o colposo dell’infrazione, le circostanze di luogo e di tempo, le probabilità di reiterazione dell’illecito, il disvalore ambientale della condotta quale modello diseducativo per gli altri dipendenti”.

In particolare, si legge nella sentenza, in merito all’alterazione del cartellino marcatempo, la Suprema Corte ha più volte confermato la valutazioni di gravità rese dai giudici di merito,” ritenendo che la falsa timbratura del cartellino può rappresentare una condotta grave che lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e può giustificare il licenziamento (vedi Cass. n. 24796/2010 e Cass. n. 26239/2008)”.

Per gli Ermellini dunque, giusta è l’interpretazione data a questa vicenda dalla Corte d’appello che,ha confermato la “legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro attraverso un’attenta valutazione da un lato della gravita dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro della proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, rilevando che la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro è stata in concreto tale da giustificare la massima sanzione disciplinare, in conformità con il costante orientamento di giurisprudenziale in materia di licenziamento”.

(Autore: Massima Di Carlo)

(Fonte: Lavoro&Diritti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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