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Casa-lavoro con lo scudo Inail


Ordine Informa

La sentenza della Cassazione n. 21516 è occasione per definire l’infortunio in itinere. Comincia da casa, prosegue nel tragitto che conduce al lavoro, poi in fabbrica o in ufficio, e infine nel percorso di rientro a casa.
Quando si è fuori dalla sede di lavoro (nei percorsi di andata e ritorno dal luogo di lavoro, nonché di spostamento da un luogo a un altro di lavoro), la tutela assume la specifica conformazione del cosiddetto infortunio in itinere. Infortunio che può capitare a piedi, in viaggio su un mezzo pubblico o privato o anche in bicicletta.
In quest’ultimo caso si ha sempre diritto al risarcimento perché, come confermato recentemente dalla Cassazione (sentenza n. 21516/2018), l’uso della bici è da ritenersi sempre necessitato, equiparato cioè a quello di un mezzo pubblico o al percorso a piedi.
(Fonte: CSC)
(Autori: AM)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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