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Buoni lavoro: istruzioni per l’utilizzo nel periodo transitorio


News Lavoro

Il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, ha disposto l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 relativi alla disciplina del lavoro accessorio.
I buoni lavoro richiesti entro il 17 marzo 2017 possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avverrà entro il 31 dicembre 2017.

Il messaggio 28 novembre 2017, n. 4752 fornisce le istruzioni per la gestione dei voucher nel periodo transitorio sopra ricordato, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative.

Nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in atto fino al 31 dicembre 2017 devono essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro il 15 gennaio 2018.

I rimborsi dei versamenti effettuati entro il 17 marzo 2017 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2017, possono essere richiesti mediante il modulo SC52 entro il 31 marzo 2018.

Si precisa che, pur rimanendo fermo il periodo di validità delle funzioni di pagamento e di rimborso dei voucher venduti presso i Punti di Emissione Autorizzati (PEA) e presso gli uffici postali, gli adempimenti relativi ai Voucher PEA devono essere posti in essere entro il 16 marzo 2018.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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