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Bonus lavoro, i nuovi chiarimenti dell’Inps


Ordine Informa

L’Inps, con la circolare n. 178/2015, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015. Il beneficio riguarda, come noto, le nuove assunzioni con decorrenza 1/1/2015 al 31/12/2015. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione. Come sappiamo, predetto esonero sembrerebbe riconfermato anche per il 2016, seppur con parametri contributivi molto ma molto diversi.
Queste le situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità:

la fruizione dell’esonero contributivo triennale attiene all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che, nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione medesima, non risultino occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche all’estero nei 6 mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo;

con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero, nei limiti e alle condizioni illustrate nella circ n. 17/2015 (riproporzionamento), spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto. Proprio perchè il secondo rapporto a tempo parziale, intendendosi per tale quello sorto successivamente da un punto di vista cronologico, non può dar luogo alla fruizione dell’incentivo, non sussistendo, in capo al lavoratore, il requisito dell’assenza nei sei mesi precedenti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

anche laddove il precedente rapporto di lavoro – intercorso nei 6 mesi precedenti l’assunzione – sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero. Il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione – il superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine;

l’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi/subentro di appalto di servizi. Al riguardo, va osservato come il disegno di legge stabilità 2016, vada in controtendenza, ammettendo espressamente l’operatività del nuovo esonero in detta situazione;

nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;

la fruizione dell’esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente, in caso di trasferimento di azienda. Il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;

non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento nei 6 mesi precedenti di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc;

il lavoro intermittente costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua. Pertanto, il lavoratore che nel trimestre fisso (1.10.2014-31.12.2014) abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro – o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato – potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre condizioni legittimanti, alla fruizione dell’esonero triennale;

ai fini del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo, si ricorda l’ulteriore condizione secondo la quale il lavoratore non deve avere già avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato (esonero) con lo stesso datore di lavoro che assume, né con una società dallo stesso datore di lavoro controllata o collegata;

in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Viene confermato, il cumulo tra l’esonero contributivo triennale e l’incentivo economico (Legge n. 223/91) pari al 50% dell’indennità di mobilità residua riconosciuta a favore del datore di lavoro che assume (anche in somministrazione) a tempo indeterminato e pieno nonché quello riconosciuto in favore di chi assume percettori di Aspi/Naspi: incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno dei lavoratori in Naspi, consistenti nel riconoscimento da parte dell’Inps del 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore durante il periodo di disoccupazione. Rimane confermato il cumulo con l’incentivo economico stabilito dal progetto Garanzia Giovani. Rimane impossibile il cumulo con i benefici per le assunzioni introdotte dalla Legge Fornero (n. 92/2012) ad esempio lavoratori over 50, donne in particolari situazioni nonchè con l’assunzione agevolata in mobilità (aliquota del 10%). Restano esclusi dall’esonero contributivo triennale per il tempo indeterminato: il contratto di apprendistato, il lavoro domestico ed il lavoro intermittente.

(Autore: Filippo Chiappi)

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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