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Bonus lavoro 2017, come funziona la decontribuzione per chi assume al Sud


Ordine Informa

Il Ministero del Lavoro e la Presidenza ANPAL, hanno realizzato il primo decreto sulla nuova decontribuzione al SUD, inviandolo alla Corte dei Conti per il consueto processo di analisi circa la fattibilità e la copertura finanziaria. Tale prima decretazione riguarda una sorta di incentivo all’assunzione (art. 2) per il solo Sud, nella misura di validità temporale per 1 anno (12 mesi) a chi assume giovani, disoccupati (art 5).
Che cos’è il bonus assunzioni “giovani” e “disoccupati” Sud 2017.

E’ una nuova agevolazione che consente di ottenere un importante incentivo, ai datori di lavoro che assumono fondamentalmente a tempo indeterminato, e in apprendistato professionalizzante (non in generale come sembrava da una prima lettura), giovani e disoccupati nelle regioni del Sud, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Come funziona il bonus assunzioni “giovani” e “disoccupati” Sud 2017.

I datori di lavoro per fruire degli incentivi fino ad 8.060 euro per lavoratore assunto, devono avere la sede lavorativa ubicata in una delle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia oppure in quelle definite in transizione, Sardegna, Abruzzo e Molise. Fermo restando, come detto, che l’assunzione del giovane o del disoccupato, deve avvenire a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017. Una prima discriminante è la sede di lavoro ubicata nel Sud a prescindere dalla residenza del lavoratore. Se viene modificato il luogo di lavoro fuori dai territori incentivati, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento. Nel caso della somministrazione di lavoro, ai sensi del Dlgs n. 151/2015, dal momento che i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la sede di lavoro dovrà intendersi quella del luogo di lavoro della missione presso l’utilizzatore stesso.

Spettanza del bonus “giovani” e “disoccupati” assunzioni Sud 2017.

• Assodato, per quanto detto in precedenza, il fatto che il datore di lavoro deve avere la sede di lavoro ubicata in una delle Regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia oppure in una di quelle definite in transizione, Sardegna, Abruzzo e Molise; posto che l’incentivo spetta se l’assunzione è a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante (ma sulle tipologie torneremo più avanti), segue che:

• L’importo massimo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono giovani e disoccupati al Sud è fino a 8.060 euro annui;

• La durata dell’incentivo Sud 2017 è fissata per un massimo di 12 mesi;

• L’incentivo per l’anno 2017 è riservato all’assunzione di giovani e disoccupati, nello specifico alle seguenti categorie di svantaggiati, così denominate:

• i giovani di età compresa tra i 15 ed i 24 anni;

• disoccupati con più di 24 anni o meglio con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

• L’assunzione deve avvenire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

• Per ambedue le categorie, si prevede che non debbano aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro richiedente l’incentivo.

Un primo concetto da evidenziare è che l’incentivo spetta, senza peculiari vincoli, per le assunzioni di giovani under 24 anni residenti nelle Regioni agevolate. L’unico tassello è quello che non deve aver avuto nei sei mesi precedenti un qualsiasi rapporto di lavoro con il datore di lavoro che intende beneficiare dell’incentivo di 8.060 annui.

Altro concetto fondamentale è che qualsiasi lavoratore di età di almeno 25 anni che è privo di un impiego retribuito da almeno 6 mesi è beneficiario di questa misura, sempre a patto che nei sei mesi precedenti non abbia contratto un qualsiasi rapporto di lavoro con il datore di lavoro che intende beneficiare dell’incentivo di 8.060 annui.

Il decreto, all’articolo 2 fa una importante premessa: sono incentivate le assunzioni al SUD di persone disoccupate, facendo preciso riferimento all’art. 19 del Decreto Legislativo n 150 del 2015, che è il Decreto del Jobs Act che disciplina le politiche attive, compreso l’istituzione dell’ANPAL. L’art. 19 richiamato, disciplina in modo inequivocabile lo “Stato di disoccupazione” e prevede che “sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

Per quanto sopra sulla base di quanto disposto dal Decreto dell’Anpal, il giovane under 24 anni che potrebbe essere destinatario dell’Incentivo occupazione SUD, deve essere iscritto al portale nazionale quindi in stato di disoccupazione, e concordare il percorso con il CPI senza che sia necessaria alcuna anzianità. In sostanza, i lavoratori under 24 anni possono essere assunti senza il requisito dell’essere “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, che vederemo successivamente per coloro che hanno almeno 25 anni, ma comunque devono non aver avuto un qualsiasi rapporto di lavoro con il datore di lavoro che intende assumerli nei sei mesi precedenti. Se invece sono passati almeno sei mesi dal precedente rapporto di lavoro tra le parti, l’incentivo spetta. In questo caso la Scheda Anagrafico Professsionale del CPI, potrà aiutare le APL in specie se l’assunzione è a scopo di somministrazione di lavoro mentre nel caso di assunzione diretta è lapilassiano la superfluità.

Viceversa, nel caso di lavoratori con almeno 25 anni, oltre a quanto sopra, occorre invece uno stato di disoccupazione certificato dal Centro per l’Impiego dal quale risulta lo status di “lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.

Ma quali sono i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi? Il Decreto che istituisce l’Incentivo occupazione SUD” richiama i principi del Decreto ministeriale del 20 marzo 2013, che definisce “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” come “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

Ci si riferisce a coloro che negli ultimi sei mesi rispetto alla data di assunzione non sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi. Occorre collocarsi all’interno degli ultimi sei mesi prima dell’assunzione e verificare che l’assumendo non si a titolare di un negozio giuridico lavoristico pari o superiore ai sei mesi. (ciò è certificato dal Centro per l’Impiego attraverso la Scheda Anagrafico Professionale).

Lo status di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi sussiste anche quando il lavoratore ha svolto lavoro autonomo o parasubordinato (quindi contratti a progetto o contratti di collaborazione coordinata e continuativa) dai quali il reddito annuale minimo personale è un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Nel caso del lavoro autonomo tale limite è 4.800 euro annui; sale ad € 8145 nel caso di lavoro parasubordinato.

Un’ultima considerazione concerne la parte del Decreto in cui si norma che, fatte salve le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, i lavoratori interessati (sia under 24 che over 25 secondo i requisiti sopra descritti) “non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro”. Come dire, anche, che è plasubile assumere lavoratori con Incentivo occupazione SUD 2017 già utilizzati dal medesimo datore di lavoro ma solo dopo 6 mesi di stop. Regola semplicistica per gli under 25. Viceversa, con l’aggravante, però, che per i lavoratori di età pari o superiore a 25 anni, come abbiamo visto, per essere assunti dallo stesso datore di lavoro, deve sussistere sia il requisito del periodo “privo di impiego regolarmente retribuito da sei mesi” che il requisito di “non aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro”. Ciò significa, altresì, che tra le parti negoziali (assumendo e datore di lavoro richedente l’incentivo) qualora ci sia un periodo di sei mesi nel quale il lavoratore ha avuto un rapporto con il datore di lavoro richiedente; piuttosto che all’interno dei sei mesi antecendenti l’assunzione incentivata, l’assumendo abbia avuto rapporti regolarmente retribuiti, di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi ovvero rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato, non con quel datore di lavoro ma con altri: in tal casi sarà possibile assumere tale lavoratore al termine dei sei mesi.

Quando e quanto spetta di bonus “giovani” e “disoccupati ” Sud 2017.

Il quando è legato in primis alla Tipologia contrattuale.

I rapporti incentivati sono il tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione.

L’apprendistato professionalizzante e non in generale. Manca la dicitura anche a scopo di somministrazione ma non si intravedono motivi ostativi alla pretesa. C’è da sottolineare che il Decreto estendendo il diritto all’incentivo anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, comprende anche il contratto previsto per i lavoratori con età superiore a 30 anni, il cosiddetto apprendistato professionalizzante per lavoratori in disoccupazione, ossia lavoratori di qualsiasi età beneficiari di indennità di mobilità o di trattamenti di disoccupazione (Naspi ex Aspi e Mini Aspi, Asdi e DIS-COLL), previsto dal Jobs Act.

L’incentivo è dovuto anche in caso di traformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. Il decreto precisa che solo in caso di trasformazione, non è necessario il requisito che il lavoratore “non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo.

In caso di tempo parziale il massimale di 8060 euro annui si riproporziona. Rientra tra gli incentivi anche il rapporto di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa ma ne sono esclusi i rapporti domestici ed il lavoro accessorio.

Il “quantum”.

Per i datori di lavoro del Mezzogiorno che assumono giovani e disoccupati spetta un bonus assunzioni fino a 8.060 euro. Si tratta sostanzialmente dello stesso input riservato ai datori di lavoro nel vecchio esonero contributivo al 100% previsto per le assunzioni effettuate nel 2015. Ma questa volta si tratta di un solo anno di incentivi, quindi di 8.060 euro annui, per un anno e non per tre anni. Al datore di lavoro non competano però 8.060 euro di sconto a prescindere, ma sarà uno sconto totale (100%) sui contributi da versare nel limite massimo di 8.060 euro annui. Ciò vuol dire che l’effettivo risparmio sui contributi previdenziali va calcolato prendendo a riferimento la retribuzione imponibile previdenziale nel primo anno di rapporto di lavoro. Dal lordo va decifrato uno sconto sui contributi previdenziali, pari alla quota a carico del datore di lavoro, quindi esclusa l’aliquota a carico del lavoratore. L’incentivo potrà essere mensilmente portato a conguaglio nella denuncia contributiva uniemens individuale.

Incumulabilità

L’art. 8 del Decreto contiene una norma che stabilisce la non cumulabilità con altri incentivi dell’incentivo occupazione SUD 2017. La norma infatti stabilisce che l’incentivo “non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva”. A differenza di alcune norme che hanno nel tempo stimolato l’occupazione di giovani, come ad esempio il Bonus occupazionale di Garanzia Giovani, che è cumulabile con l’esonero contributivo (almeno fino al 2016), l’incentivo occupazione SUD 2017, che ricordiamo è un incentivo del 100% sui contributi fino a 8.060 euro annui, non è cumulabile con incentivi di natura sia selettiva che non. Ne deriva che l’intervento non sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive ovvero con le misura di natura economica, quali a titolo esemplificativo: l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili; l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori (se sarà rifinanziato in quanto ora i fondi sono terminati); l’incentivo all’assunzione di lavoratori in Naspi pari al 20% dell’indennità residua; il bonus occupazione di Garanzia Giovani o altri incentivi previsti dal programma;l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività; gli over 50.

La non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive secondo le prime espressioni dottrinali potrà travolgere anche la contribuzione dell’ apprendistato. In sostanza dato il sottoinquadramento di due livelli dell’apprendistato si potrebbe giungere a dover scegliere tra il bonus di 8060 euro per un anno e poi andare a contribuzione piena (o forse dal secondo anno riprendere la contribuzione agevolata dell’apprendistato), e la contribuzione agevolata degli apprendisti per tre anni.

Rispetto e contrariamente a quanto presentato ed osannato tale incentivo non risulta assolutamente cumulabile con altri incentivi di natura economica e contributiva.

Compatibilità con gli aiuti di Stato.

L’incentivo è considerato aiuto di stato perché specifici per determinati soggetti e per area geografica. Quindi può essere goduto nel rispetto del de minimis. Qualora, si vada oltre il limite del regime del de minimis, l’assunzione deve comportare un incremento netto occupazionale. La condizione dell’incremento netto occupazionale non si applica laddove nei 12 mesi antecedenti l’assunzione incentivata, si è verificata una riduzione del personale per effetto di dimissioni, invalidità, pensionamento per raggiunto limiti di età, licenziamento per giusta causa, riduzione volontaria dell’orario di lavoro (scelta part time). Si rileva che l’incremento netto occupazionale secondo la scarsa prassi amministrativa previdenziale, in caso dì sommistrazione a tempo indeterminato (per il tempo indeterminato e per l’apprendistato) gravi sull’Apl mentre il superamento o meno del de minimis grava sull’utilizzatore. Per quanto poc’anzi detto, servirebbe in tale sede un intervento per ribaltare tutto sull’utilizzatore effettivo fruitore dell’incentivo.

Domanda per incentivo occupazione SUD 2017 (art 9)

Il meccanismo di domanda dell’incentivo è simile a quello previsto per il bonus occupazionale di Garanzia Giovani. I datori di lavoro dovranno inoltrare un’istanza preventiva di ammissione all’Inps in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare. L’Inps verifica la disponibilità residue delle risorse e , in caso di disponibilità, risponde con una comunicazione nella quale viene confermato che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo dell’incentivo. In caso di part-time la risorsa economica prenotata sarà proporzionalmente ridotta in funzione della riduzione dell’orario di lavoro. Dopo di che, il datore di lavoro entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Inps, per accedere all’incentivo, deve effettuare l’assunzione, se non l’ha ancora fatto. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Inps, a pena di decadenza, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione (quindi indicando gli estremi dell’unilav assunzione od unisomm), chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

All’art 10, per quanto riguarda l’importo del beneficio prenotato dall’Inps, il Decreto precisa che l’ente previdenziale assegna le risorse sulla base di una valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata. Il beneficio è comunque assegnato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare. E per le assunzioni che avvengono prima che l’Inps metta disponibile im modulo telematico dell’istanza preliminare, il beneficio seguirà l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Tutto ciò rappresenta un triste ritorno alla pressante burocrazia, divenendo un incentivo al disincentivo!

(Autore: Filippo Chiappi)

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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