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Bonus bebè, meglio affrettarsi


Ordine Informa

Conto alla rovescia per le prime richieste del bonus bebè. Per i figli nati o adottati nel periodo dal 1° gennaio al 27 aprile 2015, infatti, l’istanza deve essere presentata entro il 27 luglio, per non perdere diritto alla misura piena dell’assegno, ossia per 36 mensilità (ciascuna di 80/160 euro) dal mese di nascita/adozione e fino al terzo compleanno. L’eventuale presentazione in ritardo, cioè oltre 90 giorni, determina la perdita del diritto all’assegno per i mesi di ritardo; e questo anche in riferimento agli eventi (nascita/adozione) successivi al 27 aprile.
Una mano ai genitori. L’assegno, introdotto dalla legge n. 190/2014 (Stabilità per il 2015) per incentivare le nascite e le adozioni contribuendo alle spese di sostegno dei figli, è stato disciplinato dal dpcm 27 febbraio 2015. Spetta, in particolare, per nascite, adozioni e affidamenti preadottivi di minori avvenuti (e che avverranno) nel triennio 2015/2017.
A chi spetta. Hanno diritto al bonus i cittadini italiani,
comunitari e stranieri (extracomunitari) in presenza dei requisiti indicati in tabella che devono «tutti» essere posseduti al momento della domanda. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante fermo restando che i requisiti devono essere posseduti dal genitore (minorenne/incapace). Nel caso in cui il figlio venga temporaneamente affidato a terzi, la domanda può essere presentata dall’affidatario.

L’Isee e il bonus. La misura dell’assegno dipende dall’Isee:
a) se inferiore a 7 mila euro, il bonus annuo è di 1.920 euro per figlio (160 euro al mese);
b) se pari o superiore a 7 mila euro e fino a 25 mila euro, è pari a 960 euro per figlio (80 euro al mese);
c) se superiore a 25 mila euro non se ne ha diritto.

L’Isee di riferimento va calcolato con riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente (art. 3 del dpcm n. 159/2013); pertanto, precisa l’Inps, non può essere utilizzata una Dsu del 2014. La Dsu va presentata prima della domanda e deve essere ripresentata ogni anno (scade il 15 gennaio); in mancanza, il bonus è sospeso.

La domanda è unica. La domanda va presentata una sola volta, per ciascun figlio e vale per tutto il triennio. Invece, occorre (ri)presentare ogni anno la Dsu ai fini della verifica dell’Isee.(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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