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Badge strisciato per il collega: licenziamento immediato


Ordine Informa

Scatta il licenziamento in tronco se il dipendente, anche per una sola volta, si fa strisciare il badge dal collega: il comportamento, benché isolato, è sufficientemente grave per giustificare la sanzione più grave che possa essere inflitta dall’azienda. Lo ha detto la Cassazione con una sentenza pubblicata poche ore fa [1]. È vero: la legge stabilisce che il licenziamento debba essere l’ultima spiaggia e, comunque, può scattare solo per le violazioni più gravi, quelle cioè che ledono definitivamente il legame di fiducia tra datore e dipendente, non consentendo la prosecuzione del rapporto di lavoro. Dunque, è sempre necessaria una valutazione sulla proporzione tra illecito disciplinare e successiva sanzione, anche in quei casi in cui il regolamento della società, affisso all’interno dei luoghi di lavoro, indichi un determinato comportamento come causa di recesso dal contratto. Senonché, secondo la Suprema Corte, farsi strisciare il badge dal collega è un comportamento estremamente grave perché mina la credibilità del dipendente stesso e, in più, costituisce un cattivo esempio per tutti gli altri lavoratori. Dunque, il licenziamento in tronco, senza preavviso, è una sanzione adeguata nei confronti del dipendente che si fa strisciare il badge dal collega per risultare in servizio. E ciò anche se il sistema di registrazione delle presenze risulta falsificato una volta sola, per cinquanta minuti in tutto, e il ritardo risulta dovuto a una giusta causa come un incidente stradale: è infatti il comportamento in sé, e non tanto le ragioni che lo hanno determinato, ad essere moralmente e giuridicamente riprovevole, caratterizzata cioè – per usare le parole della Cassazione – da “disvalore ambientale”.
Il dipendente che cede a terzi la tessera marcatempo, strettamente personale, compie una grave violazione del dovere di diligenza prevista dal codice civile [2] e soprattutto è di cattivo esempio per gli altri in quanto si riflette su tutto il contesto lavorativo. Non si tratta, infatti, di una semplice violazione di una delle formalità prescritte per la rilevazione delle presenze.
Nel caso di specie, un lavoratore, coinvolto in un incidente stradale, si era fatto strisciare il badge dal collega con ben 25 minuti di anticipo rispetto all’entrata in servizio, anticipo che gli avrebbe consentito di ottenere ulteriori compensi non dovuti oppure la riduzione del turno di lavoro. Il sinistro stradale non è una valida scusa: il dipendente avrebbe dovuto comunicare il ritardo direttamente al datore invece di interessare il collega e autorizzarlo a frodare il controllo delle presenze.
[1]Cass. sent. n. 10842/2016.
[2] Art. 2014 cod. civ.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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