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Autoliquidazione 2014-2015. In arrivo il prospetto “Basi di calcolo premi”


Ordine Informa

L’INAIL sta procedendo all’invio del prospetto “Basi di calcolo premi” per calcolare l’importo del premio da versare
Premessa – Come di consueto, con l’avvicinarsi del nuovo anno, l’INAIL sta inviando alle aziende il prospetto aggiornato “Basi di calcolo premi” relativo all’autoliquidazione premi assicurativi 2014/2015. Con l’occasione l’Istituto assicurativo informa gli interessati che la Determina presidenziale n. 330 del 5.11.2014 (in corso di emanazione) ha anticipato l’invio della dichiarazione delle retribuzioni dal 16 marzo 2015 al 28 febbraio 2015 (termine questo che slitta al 2 marzo 2015 poiché il 28 cade di sabato). Inoltre, viene ricordato che l’anno prossimo le aziende potranno godere di uno sconto del 15,38%, in luogo del 14,17% di quest’anno. A comunicarlo è l’INAIL con la nota n. 7803/2014, illustrando le modifiche apportate al prospetto in relazione agli elementi necessari al calcolo del premio.
Polizza dipendenti – Nella sezione polizza dipendenti, nella parte riguardante la regolazione 2014, è stato inserito il campo “Riduzione legge 147/2013 (%)”. Tale campo, in particolare, è valorizzato con l’indicazione della misura percentuale in presenza dei requisiti per l’applicazione della riduzione di cui alla Legge di Stabilità 2014, pari al 14,17%. Per la polizza dipendenti, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se il tasso applicabile è uguale o inferiore al tasso medio di tariffa. Se l’attività/lavorazione è iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta applicata l’oscillazione “20 MAT”. La riduzione non spetta se il tasso applicabile è maggiore del tasso medio di tariffa oppure la lavorazione è iniziata da meno di un biennio e non risulta applicata l’oscillazione 20 MAT.
Artigiani – Con riferimento invece alla sezione “soggetti autonomi artigiani”, nella parte riguardante la regolazione 2014, sono stati inseriti i seguenti campi: “IGM Classe di rischio”, “IGA Classe di rischio”, “Istanza I/P L. 147/2013” e “Riduzione legge 147/2013 (%)”. Nel dettaglio, nel campo “IGM classe di rischio” viene indicato l’indice di gravità medio calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello nazionale. Viene valorizzato solo nel caso in cui l’attività/lavorazione sia iniziata da oltre un biennio. Nel campo “IGA classe di rischio” invece, viene indicato l’indice di gravità aziendale calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello aziendale. Anche in tal caso viene valorizzato solo nel caso in cui l’attività/lavorazione sia iniziata da oltre un biennio. Il campo “Istanza I/P legge 147/2013” indica che è stata presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013 con il “modulo OT20”. E infine, il campo “Riduzione legge 147/2013 (%)” indica la misura percentuale in presenza dei requisiti previsti per l’applicazione della riduzione Legge 147/2013 (D.M. 22.4.2014 e Determina presidenziale n.330 del 5.11.2014 il cui D.M. è in corso di emanazione). Sul punto, l’INAIL tiene a precisare che per la polizza artigiani, in caso di attività/lavorazione iniziata da oltre un biennio, la riduzione spetta se l’indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all’indice di gravità medio (IGM) per la classi di rischio cui appartiene la lavorazione. In caso di attività/lavorazione iniziata da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio legge 147/2013 con il modulo OT20. La riduzione non spetta se per la classe di rischio l’indice di gravità aziendale (IGA) è maggiore dell’indice di gravità medio (IGM) oppure la lavorazione della classe di rischio è iniziata da meno di un biennio e non risulta presentata e accettata l’istanza per la riduzione del premio con il modulo OT20.
(Fonte: INAIL)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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