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Articolo 18: per il calcolo dell’organico si guarda indietro di un anno


Ordine Informa

Per calcolare l’organico di un’impresa e, di conseguenza, valutare se questa rientra oppure no nell’ambito di applicazione della c.d. tutela reale (l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, la disciplina superata dal d.lgs. 23/2015 ma ancora applicabile per le persone assunte prima del 7 marzo 2015), non si deve fare riferimento solo ai dipendenti presenti al momento del licenziamento. L’organico deve, invece, essere valutato tenendo conto della “normale occupazione” presente in azienda nel periodo antecedente il recesso; la durata di tale periodo può variare in relazioni ai singoli casi aziendali, e può arrivare anche ad estendersi a un periodo di un anno.Con queste conclusioni la Corte di Cassazione (sentenza n. 22653 depositata l’8 novembre scorso) ha riconosciuto l’applicabilità dell’articolo 18 nei confronti di un’impresa che al momento del licenziamento non superava la soglia dei 15 dipendenti, richiesta dallo Statuto dei lavoratori come condizione di applicabilità della tutela reale, mentre superava tale soglia se il calcolo veniva fatto sull’ultimo anno.
Il ragionamento della Corte si basa su alcune precedenti decisioni, con le quali era stato già stabilito che ai fini dell’applicazione della tutela reale contro i licenziamenti individuali illegittimi deve applicarsi il criterio della “normale occupazione”; tale criterio, secondo la giurisprudenza costante della corte, serve a valutare l’organico aziendale entro un periodo congruo, in modo che non abbiamo rilevanza repentine o contingenti riduzioni o espansioni di organico, ma che si prenda in considerazione la produttività normale dell’impresa. Dopo aver ricordato questo orientamento consolidato, la sentenza mette in luce l’inesistenza di una norma di legge che indici il periodo da prendere come riferimento per compiere il calcolo della normale occupazione. In mancanza di tale criterio, prosegue la corte, non si può decidere aprioristicamente la durata del periodo da utilizzare per il calcolo retroattivo dell’organico, ma bisogna tenere conto di alcuni elementi specifici: la concreta organizzazione produttiva dell’azienda, la sua collocazione nel mercato, il tempo necessario all’azienda per considerare stabilizzato un certo assetto occupazionale. Nel caso sottoposto all’esame della Corte i giudici di merito avevano ritenuto congruo fare riferimento all’anno precedente come periodo entro il quale calcolare la normale occupazione; la corte ritiene insindacabile questo ragionamento, respingendo la tesi del datore di lavoro, che aveva considerato troppo lungo l’arco temporale per un’azienda che non era soggetta a fluttuazioni stagionali di organico.
Le argomentazioni della corte sono sicuramente ragionevoli, ma producono una situazione di incertezza applicativa molto rilevante per i datori di lavoro, che – applicando tale criterio – non sono in condizione di conoscere in anticipo qual è l’esatto periodo da utilizzare per il calcolo dell’organico, con buona pace della certezza del diritto.
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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