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Apprendista: percorsi di formazione


Ordine Informa

Descrizione delle diverse tipologie di itinerari formativi che la legislazione italiana contempla nell’ambito del contratto di apprendistato.
Il contratto di apprendistato rappresenta per molti giovani lo strumento più idoneo per imparare sul campo e, quindi, concretamente un mestiere o avviarsi ad una professione.
La necessità che le regole contemplate dalla legge siano puntualmente rispettate si avverte ancor di più in un periodo di acuta crisi economica e impone che le diverse parti contrattuali, in primis i datori di lavoro, utilizzino questo strumento contrattuale per quello che è: un’opportunità per far maturare giovani lavoratori.
In questa logica è opportuno rammentare quali siano i differenti percorsi formativi che la legge italiana [1] contempla come possibili strade durante lo svolgimento del contratto di apprendistato.
Innanzitutto la legge [2] prevede un percorso formativo di base finalizzato alla qualifica e diploma professionale, al diploma di istruzione secondaria superiore ed al certificato di specializzazione tecnica superiore.
In questo primo percorso formativo, il contratto di apprendistato prevede l’alternarsi tra la formazione svolta all’interno di un’azienda e l’istruzione e la formazione in aula.
Nel primo tipo di contratto di apprendistato possono essere assunti giovani di età compresa tra i quindici ed i venticinque anni e la durata del contratto non può eccedere i tre anni o quattro nel caso di diploma professionale quadriennale.
Tocca alle Regioni definire il percorso formativo di questa prima tipologia di apprendistato; ove la Regione non vi provveda, tocca al Ministero del Lavoro definire i percorsi di formazione.
Il datore di lavoro che intenda avviare questo tipo di apprendistato deve impegnarsi con l’istituzione formativa alla quale il giovane è iscritto sottoscrivendo con essa un protocollo.
La formazione che non viene svolta in azienda è svolta nell’istituzione scolastica e non può eccedere il 60% dell’orario scolastico del secondo anno e al 50% dell’orario scolastico del terzo anno.
Dal punto di vista retributivo, nessuna retribuzione è dovuta per la formazione svolta nell’istituzione formativa, mentre per la formazione svolta in azienda all’apprendista spetta il 10% della retribuzione ordinaria.
La seconda forma di apprendistato contemplata dalla legge [3] è quella “professionalizzante”.
Essa è finalizzata all’acquisizione di una qualifica professionale e possono essere assunti con questa figura contrattuale giovani tra i diciotto e i ventinove anni (diciassette per chi possieda già una qualifica professionale).
Tocca agli accordi interconfederali ed ai contratti di lavoro collettivi stabilire la durata e le modalità di svolgimento della formazione (della durata massima di tre anni elevabile a quattro per i profili di artigiano).
Infine, la terza tipologia di percorso formativo nell’ambito del contratto di apprendistato [4] è quella finalizzata al conseguimento di titoli di alta formazione compresi i dottorati di ricerca e lo svolgimento del praticantato per accedere alle professioni regolamentate.
A questa tipologia di apprendistato possono accedere giovani tra i diciotto e i ventinove anni che possiedano un diploma di scuola secondaria superiore o professionale.
Anche in questo caso il datore di lavoro deve stipulare un protocollo con l’istituzione formativa e per la retribuzione si applicano le regole sopra descritte per il primo tipo di apprendistato.
Infine, per ciò che concerne le regole formative, esse sono fissate dalle Regioni oppure, in mancanza, ad accordi tra datore e istituzione formativa.
[1] D. lgs. n. 81 del 2015.

[2] Art. 43, d. lgs. n. 81 del 2015.

[3] Art. 44, d. lgs. n. 81 del 2015.

[4] Art. 45, d. lgs. n. 81 del 2015.
(Autore: Angelo Forte)
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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