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Accertamento fiscale: difese e documenti vanno prodotti subito


Fisco

Nella causa contro l’Agenzia Entrate non si possono produrre dati e notizie che non siano stati già esibiti in sede di contraddittorio amministrativo.
In caso di accertamento fiscale, meglio esibire tutti i documenti a supporto delle proprie difese quando l’Agenzia delle Entrate li chiede in fase amministrativa, poiché, qualora si dovesse andare in causa, il contribuente non potrebbe più produrre dati e notizie che non abbia fornito prima o che abbia fornito in ritardo. Si salva in corner solo chi riesce a giustificare tale omissione per via di una causa a lui non imputabile e oggettivamente impeditiva: in tal caso, però, è necessario presentare detta documentazione sin dal ricorso introduttivo.
Nella causa contro l’Agenzia Entrate non si possono produrre dati e notizie che non siano stati già esibiti in sede di contraddittorio amministrativo.
In caso di accertamento fiscale, meglio esibire tutti i documenti a supporto delle proprie difese quando l’Agenzia delle Entrate li chiede in fase amministrativa, poiché, qualora si dovesse andare in causa, il contribuente non potrebbe più produrre dati e notizie che non abbia fornito prima o che abbia fornito in ritardo. Si salva in corner solo chi riesce a giustificare tale omissione per via di una causa a lui non imputabile e oggettivamente impeditiva: in tal caso, però, è necessario presentare detta documentazione sin dal ricorso introduttivo.
Lo ha chiarito la Cassazione illustrando un’interessante chiave interpretativa dell’articolo 32 del d.p.r. 600/1972. Sul punto gli Ermellini hanno infatti affermato che l’invito da parte dell’Agenzia delle Entrate a fornire dati, notizie e chiarimenti, serve per assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, in modo da evitare l’instaurazione di un contenzioso giudiziario. Pertanto è legittima la sanzione nei casi di mancata risposta o di risposta fornita in ritardo da parte del contribuente; detta sanzione, come detto, si sostanzia nel divieto – in caso di impugnazione dell’accertamento fiscale – di allegare dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Tale inutilizzabilità può peraltro essere rilevata dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio.
Il contribuente può ottenere una deroga all’inutilizzabilità solo se dimostra di essere stato nell’impossibilità oggettiva, da lui non dipendente, di produrre prima tali documenti.
(Fonte: Fisco e Tasse)
(Cass. sent. n. 5734 del 23.03.2016)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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